Rapporto sessuale su dichiarazioni non veritiere: nessun risarcimento del danno se nasce un figlio inatteso
Pubblicato il 19/06/17 08:26 [Doc.3253]
di Redazione IL CASO.it
Segnlazioen del Dott. Giuseppe Buffone
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 maggio 2017 n. 10906 (Pres. Vivaldi, rel. Graziosi)
RAPPORTO SESSUALE â DONNA CHE MENTA SUL PROPRIO STATO DI FERTILITÃ â GRAVIDANZA CONSEQUENZIALE â NASCITA DI UN FIGLIO â UOMO CHE ACCUSI UN DANNO E PROPONGA DOMANDA RISARCITORIA â FONDATEZZA â NON SUSSISTE
Se una persona fornisce alla persona con cui intende compiere un atto sessuale completo una informazione non corrispondente al vero in ordine al suo attuale stato di fertilitaâ o infertilitaâ, a tacer dâaltro, in concreto nulla ne puoâ derivare in termini risarcitori, per il combinato disposto dellâarticolo 1227 cpv., e dellâarticolo 2056 c.c., comma 1: una persona che eâ in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non puoâ â alla luce del notorio â ignorare lâesistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla âordinaria diligenzaâ per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialitaâ generative. Non ha pertanto titolo per alcun risarcimento del danno lâuomo che alleghi di essere stato ingannato dalla donna con cui abbia deciso di intrattenere un rapporto sessuale, in relazione alle dichiarazioni di questa circa il suo stato di infertilità che abbiano indotto lâuomo stesso a consumare il rapporto senza alcuna precazione con lâeffetto di provocare la nascita di un figlio che, a detta del padre, abbia causato molti problemi alla sua vita di relazione.
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