
Sistemi di Informazione Creditizia: efficacia e forma del preventivo avvertimento di cattivo debitore
Pubblicato il 19/06/17 10:21 [Doc.3256]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione a cura di Laura Colombo
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 14685 del 13 giugno 2017, Presidente Giancola, Consigliere Relatore Dolmetta.
Sistemi di Informazione Creditizia â Segnalazione - Preventivo avvertimento â Natura recettizia - Efficacia â Raggiungimento del domicilio del destinatario
La dichiarazione di âpreventivo avvertimentoâ, ovvero di preavviso, di cui alla norma dell'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, ha natura recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dellâinteressato e intesa a manifestare la decisione dellâintermediario finanziario di provvedere alla sua classificazione come âcattivo debitoreâ. à dunque sottoposta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. e lâonere di preavviso risulta assolto solo quando la dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La prova dellâavvenuto avvertimento, di cui allâart. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, da parte dellâintermediario finanziario non può dirsi raggiunta tramite la mera allegazione della circostanza dellâinvio, tramite lâutilizzo del sistema Postel, da parte di questâultimo, né giova lâattestazione dellâintermediario, in quanto mera allegazione di parte, non essendo peraltro rilevante a tal fine lâassunzione di responsabilità ai sensi dellâart. 168 del Codice della Privacy.
Trib. Milano, sez. I civ., Sentenza n. 6478 del 1 ottobre 2012, Giudice Bernardini
Sistemi di Informazione Creditizia â Segnalazione - Dichiarazione di preavviso â Prescrizione di forme specifiche â Esclusione â Attestazione dellâintermediario
Ai fini della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, lâinvio della dichiarazione di preavviso, di cui all'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, può essere effettuato tramite lâutilizzo del sistema Postel, non essendo state prescritte dalla citata Delibera forme specifiche. Relativamente alla prova dellâassolvimento dellâonere della spedizione, è sufficiente lâattestazione dellâintermediario finanziario, atteso che questâultimo se ne assume la responsabilità ai sensi dellâart. 168 del Codice della Privacy.
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