Uso promiscuo del telefonino: da tassare i rimborsi al dipendente
Pubblicato il 21/06/17 05:57 [Doc.3266]
di Redazione IL CASO.it
Si applica il principio di onnicomprensività , secondo cui tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti durante il periodo dâimposta, costituiscono reddito imponibile
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 20 giugno 2017, rispondendo a unâistanza di interpello, fornisce un interessante chiarimento in materia di trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione allâutilizzo, da parte del dipendente, del telefono cellulare per finalità sia aziendali sia private.
Il quesito
Lâistanza di interpello è stata presentata da una società che, per finalità aziendali, mette a disposizione dei propri dipendenti telefoni cellulari. I dipendenti sono altresì autorizzati allâuso privato dei telefoni aziendali con addebito a loro carico dei relativi costi (in questi casi, la telefonata deve essere preceduta da un prefisso identificativo necessario per quantificare il traffico privato).
I telefoni forniti dalla società , però, sono assoggettati a stringenti misure di sicurezza, il che impedisce lâaccesso a molte funzioni, limitandone quindi lâuso. Di conseguenza, i dipendenti sono in possesso di due telefoni: uno aziendale e uno diverso (non sottoposto a limitazioni dâuso).
La società istante, per ragioni di efficienza e di riduzione dei costi, vorrebbe introdurre una nuova e diversa modalità di gestione del servizio di telefonia aziendale (alternativa a quella adottata finora), consentendo ai dipendenti di disporre di un solo apparecchio utilizzabile sia per finalità aziendali sia per finalità private e non sottoposto a limitazioni tecniche di sorta.
Più specificamente, il progetto ipotizzato dalla società prevede, per i lavoratori che ne facciano richiesta, la possibilità di acquistare il telefono, sottoscrivendo personalmente il contratto di fornitura del servizio con lâoperatore scelto. In ogni caso, il telefono continuerebbe a essere usato promiscuamente, ma tutte le spese dâuso (traffico, canone, tassa di concessione governativa e Iva) sarebbero sostenute dai dipendenti. Il progetto, peraltro, prevede, a favore dei dipendenti, il rimborso forfettario del 50% delle spese stesse.
La società chiede allâAgenzia delle Entrate di chiarire quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare alle somme rimborsate ai dipendenti in relazione allâuso aziendale dei telefoni.
Lâistante ritiene che il rimborso debba essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto relativo a costi necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il parere dellâAgenzia delle Entrate
Lâamministrazione disattende la soluzione interpretativa prospettata dalla società , ritendendo che il rimborso forfettario nella misura del 50% dei costi sostenuti dai propri dipendenti per lâutilizzo del telefono cellulare debba concorrere alla determinazione del loro reddito.
Il punto di partenza del ragionamento dellâAgenzia è rappresentato dal principio di onnicomprensività , in base al quale âtutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo dâimposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoroâ costituiscono reddito imponibile per il dipendente (articolo 51, comma, 1, Tuir).
Pertanto, ricadono nel campo di applicazione del principio anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese, fatto salvo quanto previsto per le trasferte e i trasferimenti (commi 5 e seguenti, articolo 51, Tuir).
In materia di rilevanza reddituale dei rimborsi spese, lâamministrazione ricorda che, in linea generale, âpossono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativaâ (cfr circolare min. Finanze n. 326/1997).
Inoltre, lâAgenzia precisa che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate dal datore in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nellâipotesi in cui tale criterio sia stato previsto dal legislatore. Viceversa, qualora il legislatore non abbia indicato nessun criterio forfetario, âi costi sostenuti dal dipendente nellâesclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendenteâ.
Al contrario, nel caso di specie, non solo manca qualsiasi indicazione del legislatore, ma si registra anche lâassenza di elementi certi e oggettivi (ad esempio, numero e/o durata delle telefonate) sulla base dei quali quantificare i costi sostenuti dal lavoratore nellâesclusivo interesse del datore.
Peraltro, âil collegamento tra lâuso del cellulare e lâinteresse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonicoâ.
La conclusione, quindi, è che, nel caso di specie, il rimborso spese non può essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In altre parole, nellâambito della nuova modalità di fruizione del servizio di telefonia mobile previsto dal progetto illustrato dalla società , le somme, che i lavoratori riceverebbero a titolo di rimborso forfettario (nella misura del 50%) delle spese sostenute per lâuso dei telefoni cellulari, costituiscono reddito di lavoro dipendente e devono conseguentemente essere sottoposte a tassazione.
Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 20 Giugno 2017
© Riproduzione Riservata