Ok alla notifica diretta al portiere senza raccomandata informativa
Pubblicato il 22/06/17 06:38 [Doc.3271]
di Redazione IL CASO.it
La sua omissione non pregiudica il perfezionamento dellâoperazione, risolvendosi in una mera irregolarità di carattere estrinseco che non integra alcuna ipotesi di nullitÃ
Per la validità della notificazione dellâatto tributario, eseguita in via diretta a mezzo del servizio postale mediante consegna nelle mani del portiere, non è richiesto lâinvio al destinatario della raccomandata informativa, prevista per analoga fattispecie dallâarticolo 139 del codice di procedura civile.
Così ha concluso la Corte suprema, con la sentenza 11619/2017, ove è stato altresì ribadito che la disciplina delle notifiche postali dirette è quella concernente il servizio postale ordinario e non quella dettata dalla legge 890/1982.
La vicenda processuale
Ricevuto un preavviso di fermo, lâinteressato proponeva impugnazione al tribunale di Roma, rilevando lâomessa notifica della cartella di pagamento che ne costituiva il presupposto.
La sfavorevole decisione di prime cure veniva riformata dalla Corte dâappello, che affermava la nullità della notifica dellâatto prodromico per violazione dellâarticolo 7 della legge 890/1982.
In particolare, il Collegio di secondo grado concludeva che per la ritualità della notifica postale della cartella â consegnata al portiere presso lâindirizzo di residenza del destinatario â sarebbe stato necessario lâinvio allâinteressato dellâapposita raccomandata informativa dellâavvenuta notificazione prevista dalla legge.
Ricorrendo in sede di legittimità , lâAgente della riscossione, per quanto dâinteresse in questa sede, denunciava violazione dellâarticolo 26 del Dpr 602/1973 e falsa applicazione dellâarticolo 7 della legge 890/1982, per avere, a suo dire, il giudice di appello errato nellâapplicare alla fattispecie questâultima norma riguardante ipotesi diversa da quella in discussione.
La pronuncia della Corte
Lâesposta doglianza è stata accolta dalla Corte, che ha innanzitutto ricordato che, in base allâarticolo 26 del Dpr 602/1973, la notifica della cartella può âessere eseguita anche mediante invio, da parte dellâesattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoâ e che, in tal caso, âla notifica si ha per avvenuta alla data indicata nellâavviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere unâapposita relata di notificaâ¦â.
In generale, spiegano i togati di piazza Cavour, quando lâufficio si avvale di questa modalità semplificata di notifica, âalla spedizione dellâatto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 2010, Cass. n. 911 del 2012, Cass. n. 14146 del 2014, Cass. 19771 del 2013, Cass. 16949 del 2014)â e, in caso di consegna del piego postale al portiere, lâinvio della raccomandata informativa prevista dal quarto comma dellâarticolo 139 cpc ânon attiene alla perfezione dellâoperazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dallâart. 160â.
Osservazioni
Non è infrequente che la notificazione di un atto venga eseguita a mezzo del servizio postale e che, in fase di recapito, lâatto venga ricevuto per conto del diretto interessato da qualcuno dei soggetti che la legge individua come legittimi consegnatari, persone tra le quali è ricompreso il portiere dello stabile che si trova allâindirizzo del destinatario.
Al riguardo, ad esempio, lâarticolo 7 della legge 890/1982 prevede al terzo comma che, quando la notificazione postale è eseguita secondo la disciplina prevista per gli âatti giudiziariâ, il piego da notificare, in assenza di altri legittimi consegnatari, può essere consegnato anche âal portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatarioâ.
In questo caso, lâultimo comma dello stesso articolo 7 stabilisce che lâagente postale fornisce al destinatario notizia dellâavvenuta notificazione dellâatto a mezzo di lettera raccomandata: la mancanza di detto adempimento, per costante giurisprudenza, comporta la nullità della notificazione nei confronti del destinatario dellâatto (tra le altre, cfr Cassazione, 16209/2014, 10554/2015 e 992/2016).
Peraltro, lâarticolo 14 della legge 890/1982 â analogamente a quanto stabilito dallâarticolo 26 del Dpr 602/1973 per la cartella di pagamento â reca una disciplina speciale per gli atti tributari, stabilendo che la relativa notificazione può âavvenire con lâimpiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente (vale a dire, senza intermediazione dellâufficiale giudiziario o di altro agente notificatore: cfr Cassazione, 3334/2017, 1980/2015 e 23117/2013) dagli uffici finanziariâ¦â.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, quando la notifica è eseguita dallâufficio a mezzo del servizio postale in via diretta, non rilevano le disposizioni della legge 890/1982, che âconcernono esclusivamente la notifica eseguita dallâufficiale giudiziario (o agente notificatore equiparato, tra cui il messo speciale autorizzato degli uffici finanziari)â (cfr Cassazione, 12217, 11094, 11007, 10245, 9614 e 9227, tutte del 2017), ma trova applicazione la disciplina prevista per le raccomandate cosiddette âordinarieâ dal Dpr 655/1982 e, ratione temporis, dai decreti del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e del ministero dello Sviluppo economico del 1° ottobre 2008; attualmente, si rendono applicabili le regole fissate dallâallegato A alla delibera dellâAutorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 giugno 2013, n. 385/13/Cons.
Nelle richiamate discipline non è previsto che al recapito del piego in mani di persona diversa dal diretto interessato debba far seguito lâinvio a questâultimo di una âcomunicazione di avvenuta notificaâ.
Per costante giurisprudenza, quindi, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata postale, non occorre alcuna annotazione specifica sullâavviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico e lâatto recapitato allâindirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a questâultimo, âstante la presunzione di conoscenza di cui allâart. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nellâimpossibilità di prenderne cognizioneâ; e ciò vale anche quando lâatto sia ricevuto dal portiere, senza che necessiti âlâulteriore adempimento della raccomandata informativa, quale previsto dallâart. 7, 6° comma della L. n. 890/1982, analogamente a quanto disposto dallâart. 139, 4° comma c.p.c. in tema di notifica al portiere per ufficiale giudiziarioâ (cfr Cassazione, 6680/2016 e 23874/2015).
Massimo Cancedda
pubblicato Mercoledì 21 Giugno 2017
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