Lâex amministratore può rispondere del reato di mancato versamento Iva
Pubblicato il 23/06/17 05:37 [Doc.3277]
di Redazione IL CASO.it
La presentazione della dichiarazione a carica cessata e prima della nomina del suo successore è un rilevante elemento indiziario di condotta preordinata a contribuire allâomissione
Rischia la confisca dei beni, in relazione al reato di omesso versamento dellâIva, lâex amministratore societario che, dopo la cessazione dalla carica e prima che sia nominato il successore, presenta la dichiarazione annuale.
à quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 26930 del 30 maggio 2017.
La vicenda processuale
Il giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo per equivalente, nei confronti dellâex amministratore di una società cooperativa, per aver omesso il versamento dellâIva dovuta in forza della dichiarazione presentata per conto della società .
Detto provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, viene confermato in sede di riesame.
Ne deriva il ricorso in Cassazione da parte dellâindagato, il quale, nel lamentare il vizio di violazione di legge, deduce il difetto del fumus del delitto contestato.
Egli, infatti, non risponderebbe del reato di omesso versamento dellâIva, né personalmente â per essere ormai cessato dalla carica di amministratore â né in concorso con il nuovo amministratore, in quanto la sua condotta non potrebbe assumere alcuna valenza concorsuale rispetto alla successiva condotta omissiva tipica.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, nel rigettare il ricorso dellâindagato, conferma la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Osservazioni
Il reato di omesso versamento dellâIva, di cui allâarticolo 10-ter del Dlgs 74/2000, è un reato omissivo a struttura complessa.
Viene, sul punto, confermato lâorientamento di legittimità (cfr Cassazione, 12248/2014) per cui il delitto contestato si configura come fattispecie âa condotta mistaâ, consistente, innanzitutto, in una condotta commissiva, rappresentata dalla presentazione, da parte del soggetto obbligato, della dichiarazione annuale Iva; nonché in una condotta omissiva, costituita, invece, dal mancato versamento, nei termini di legge, dellâimposta dovuta, così come indicata nella predetta dichiarazione.
Il delitto ha natura istantanea. Conseguentemente, il momento consumativo coincide con lo scadere del termine previsto per il versamento dellâacconto relativo al periodo dâimposta successivo.
Ne segue, come puntualmente posto in luce dai giudici del riesame, che non risponde del reato di omesso versamento di Iva chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto al pagamento dellâimposta, nel termine previsto dallâarticolo 10-ter del Dlgs 74/2000, quando, ad esempio, egli abbia successivamente dismesso la carica formale cui era connessa la presentazione della dichiarazione in questione.
Detto principio, invero, secondo i precedenti richiamati in sentenza (cfr Cassazione, 53158/2014), non vale qualora si dimostri che il soggetto (formalmente non più amministratore) abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto allâomissione del versamento ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dellâarticolo 110 del codice penale, allâomissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dellâimposta dichiarata.
Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità , non è in dubbio che, al momento di consumazione del reato di omesso versamento delle somme dovute, da rinvenire, come detto, alla scadenza del termine previsto dalla norma incriminatrice, lâindagato aveva formalmente dismesso la carica di amministratore.
Il compimento, tuttavia, da parte dellâindagato, di un atto gestorio (quale la presentazione della dichiarazione fiscale) anche dopo la cessazione della carica e prima della nomina del nuovo amministratore ha fondato, come logicamente sottolineato dallâordinanza impugnata, un rilevante elemento indiziario non contraddetto da acquisizioni di contrario significato.
In questa prospettiva, la circostanza che la condotta descritta sia stata necessitata dalla mancata nomina del nuovo amministratore configura, allâevidenza, una questione di merito, non scrutinabile in sede di legittimità , così come il tema, a esso collegato, della natura dei rapporti esistenti tra lâindagato e il nuovo amministratore, il quale non ha provveduto, successivamente alla nomina, al versamento dellâimposta dovuta.
Dora De Marco
pubblicato Giovedì 22 Giugno 2017
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