Fermo amministrativo fiscale: il bollo è comunque dovuto
Pubblicato il 27/06/17 09:10 [Doc.3299]
di Redazione IL CASO.it
Sono costituzionalmente legittime le disposizioni regionali che non escludono dal pagamento della tassa automobilistica il veicolo bloccato non per violazione del codice della strada
Lâarticolo 5 del Dl n. 953/1982, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, al comma 36, poi divenuto 37, prevede che la perdita del possesso del veicolo o dellâautoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o lâindisponibilità conseguente a provvedimento dellâautorità giudiziaria o della Pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno lâobbligo del pagamento del tributo per i periodi dâimposta successivi a quello in cui è stata effettuata lâannotazione.
La Consulta ritiene che tale normativa riguardi quei provvedimenti emessi per violazioni al codice della strada approvato col Dlgs n. 285/1992, il cui articolo 214 legittima il fermo del veicolo a opera dellâAutorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, col conseguente divieto di circolazione. Infatti, viene previsto lâobbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio e apposizione su di esso di apposito sigillo, il trattenimento del documento di circolazione presso lâorgano di polizia, lâobbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli, e la confisca, oltre allâapplicazione di sanzioni penali e amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.
Lâarticolo 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49/2003 e lâarticolo 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15/2012 prevedono il pagamento della tassa automobilistica â e, quindi, lâesclusione dellâesonero previsto dalla disciplina nazionale â in presenza del fermo dellâautoveicolo disposto dallâarticolo 86 del Dpr n. 602/1973, inducendo le Commissioni provinciali delle cennate Regioni a sollevare questione di non manifesta infondatezza costituzionale per violazione della competenza regionale sui tributi propri prevista dallâarticolo 117 della Costituzione.
Tale contrasto viene escluso in quanto già la sentenza della Consulta 11 dicembre 2012, n. 288, aveva chiarito che tale tassa non è qualificabile quale tributo proprio della Regione, ma quale tributo regionale derivato, avendo lâarticolo 8, al secondo comma, del Dlgs 6 maggio 2011, n. 68 (di attuazione della legge delega n. 42/2009), disposto che, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.
Pertanto, poiché al terzo comma è previsto che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi a esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la Consulta aveva disposto la declaratoria di illegittimità costituzionale dellâarticolo 10 della legge della Regione Marche n. 28/2011, in quanto âla Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che [â¦] si qualifica come tributo proprio derivato [â¦] non può escludere esenzioni [â¦] già previste dalla legge stataleâ.
La normativa regionale marchigiana ivi in contestazione vulnerava le competenze nazionali perché in contrasto con la riferita norma statale di esenzione del 1992, avendo previsto che la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dallâobbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, mentre le leggi regionali toscane e emiliane ritengono dovute la tassa in presenza di fermo ex articolo 86 del Dpr n. 602, citato.
Tale fermo amministrativo è una misura cautelativa provvisoria di natura fiscale (introdotta prima con lâarticolo 91-bis del Dpr n. 602, poi nellâarticolo 86 dello stesso decreto), a garanzia del credito di enti pubblici, la quale determina âeffetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che lâagente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutiveâ.
La funzione del fermo fiscale di indurre il debitore a un adempimento spontaneo, âche gli consenta di ottenere la rimozione del fermoâ e lâesclusione della natura di sanzione amministrativa conseguente alla violazione del codice della strada, trova conferma, per la sentenza del giudice delle leggi in rassegna, nella natura reale del tributo non più erariale, ma oramai regionale, sugli autoveicoli, in quanto legata al mero possesso e no più alla circolazione del veicolo o del natante.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Lunedì 26 Giugno 2017
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