Niente esenzione allâente religioso quando lâattività è commerciale
Pubblicato il 29/06/17 05:43 [Doc.3307]
di Redazione IL CASO.it
Al centro della controversia, approdata dinanzi alla Corte di giustizia, è la richiesta di rimborso di una somma versata a titolo di imposta sulle costruzioni, gli impianti e le opere
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata, in base allâarticolo 107 TFUE, paragrafo 1, nellâambito di una controversia tra un ente religioso e lâAmministrazione finanziaria di Spagna. In particolare, la controversia nasce dal rigetto, da parte dell'Amministrazione, della domanda di rimborso di una somma versata, dallâente religioso, a titolo di imposta sulle costruzioni, gli impianti e le opere.
Il procedimento principale
La parte ricorrente, iscritta presso il registro enti religiosi del ministero della giustizia spagnolo, è proprietaria di un complesso di edifici nellâambito dei quali si trova lâimmobile controverso sede di un istituto scolastico. Nel corso del 2011 veniva richiesto un permesso per la trasformazione e lâampliamento dellâedificio che ospita la sala conferenze della suddetta scuola. Successivamente, veniva presentata una richiesta di rimborso dellâimposta sulle costruzioni versata ai fini dellâampliamento secondo uno specifico accordo del 3 gennaio 1979. Tale domanda di rimborso veniva respinta dallâUfficio comunale tributi, che ha ritenuto come lâesenzione richiesta non fosse applicabile in considerazione che la stessa veniva richiesta per lo svolgimento di una attività priva di finalità religiosa.
Il ricorso al giudice del rinvio
La decisione veniva impugnata, con esito negativo, con ricorso dinanzi al giudice del rinvio argomentando che la somma, versata a titolo di imposta sulle costruzioni, non fosse dovuta in quanto secondo il richiamato accordo il beneficio di esenzione spetterebbe a prescindere dalla destinazione del bene immobile costituente la base imponibile dellâimposta. Per suo verso, infatti, lâAmministrazione comunale replicava che, ai fini del beneficio della suddetta esenzione, fosse necessaria la destinazione dellâimmobile alle finalità religiose della Chiesa cattolica, in carenza della quale lâesenzione in parola potrebbe rivelarsi incompatibile con le disposizioni del diritto dellâUnione in materia di aiuti di Stato. Ecco che quindi il giudice nazionale, alla luce del fatto che lâesenzione controversa non fosse mai stata sollevata dai giudici spagnoli, decideva di sospendere il procedimento e di rivolgersi ai togati europei che, seppur senza assumere una posizione definitiva al riguardo, hanno avuto modo di affrontare la problematica.
La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha posto il dubbio interpretativo sulla questione se contrasti con lâarticolo 107, paragrafo 1, TFUE lâesenzione dallâimposta sulle costruzioni nazionale, prevista a favore della Chiesa cattolica, in relazione alle costruzioni, agli impianti e alle opere realizzati in immobili destinati allâesercizio di attività economiche che non abbiano una finalità strettamente religiosa.
Sulla questione pregiudiziale
Da un primo esame i togati europei si sono pronunciati sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto contiene gli elementi di fatto e di diritto che consentono alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio. Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, nellâambito di una procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, spetta a questâultima fornire al giudice a quo una risposta foriera di una soluzione della controversia di cui gli stessi siano investiti. Nel caso di specie, tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Spagna e dalla Commissione i giudici europei hanno ritenuto di fare riferimento oltre che allâarticolo 107, paragrafo 1, anche allâarticolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE.
Sotto il profilo del carattere dellâ aiuto di Stato, lâesenzione fiscale, di cui al procedimento principale, non sembra presentare alcun collegamento con le attività a carattere strettamente religioso né quanto meno con i servizi complementari di ristorazione e di trasporto. Ecco che risulta delle esposte considerazioni il riferimento dellâesenzione fiscale ad attività di tipo economico. Ragionando sulla nozione di vantaggio economico selettivo i giudici europei sottolineano come lâimposta sulle costruzioni, costituisce un imposta normalmente dovuta da tutti i contribuenti e la concessione di una siffatta esenzione avrebbe lâeffetto di alleviare gli oneri che gravano sullâente religioso ricorrente. Ed è sulla base di tale considerazione che sembra essere soddisfatto il presupposto relativo allâesistenza di un vantaggio economico selettivo.
La pronuncia degli eurogiudici
Secondo i giudici comunitari la concessione di una esenzione fiscale, come quella di cui al procedimento principale, a favore di un ente religioso appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato allâesercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, può rientrare nel divieto di cui allâarticolo 107, paragrafo 1, TFUE, se e nella misura in cui le attività rivestano il carattere commerciale. Secondo i giudici rimane compito del giudice nazionale verificare la sussistenza delle circostanze comprovanti il carattere commerciale dellâattività economica controversa.
Data della sentenza
27 giugno 2017
Numero della causa
C-74/16
Nome delle parti
Congregación de Escuelas PÃas Provincia Betania
contro
Ayuntamiento de Getafe
Andrea De Angelis
pubblicato Martedì 27 Giugno 2017
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