Mediazione familiare? Anche in caso di sottrazione internazionale
Pubblicato il 09/04/15 05:09 [Doc.331]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Minorenni Bologna, ordinanza 5 marzo 2015 (Pres. est. Giuseppe Spadaro)
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI – PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE
Anche nel caso in cui la controversia genitoriale abbia ad oggetto una ipotesi di sottrazione internazionale deve ritenersi ammissibile – e invero opportuno – un percorso di mediazione familiare. Infatti, è evidente che una decisione nel merito circa la sussistenza o meno della sottrazione internazionale comporterebbe, in caso positivo, l’ordine di ricondurre immediatamente i minori nello Stato da cui prelevati e in caso negativo un non luogo a provvedere che lascerebbe comunque insoluti i conflitti tra i coniugi, conflitti che si riverbererebbero in maniera del tutto negativa sui minori “oggetto” della controversia. La decisione definirebbe la lite ma non chiuderebbe il conflitto. Tali immediate conclusioni del procedimento, pur senz’altro rispettose della normativa vigente, rischierebbero invece di violare uno dei principi immanenti del nostro ordinamento, faro che orienta il giudice minorile nell’adottare le sue decisioni, che è quello del superiore interesse del minore. In fondo, la mediazione come strumento alternativo di risoluzione della controversia non rinuncia al conflitto, ma lo rivisita come risorsa; la mediazione non vuole offrire un risarcimento del danno, o un ristabilimento immediato dello status quo ante, ma lo scioglimento delle trame del conflitto in modo da restituire ai minori coinvolti un ristoro a lungo termine, liberati dalla tensione causata dal conflitto circa la loro collocazione nello spazio.

Segnalazione Dott. Giuseppe Buffone


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