Piani di risparmio a lungo termine: esame del regime agevolato_2
Pubblicato il 29/06/17 05:49 [Doc.3310]
di Redazione IL CASO.it


Le somme e i valori oggetto di investimento devono essere destinate al finanziamento dell'attività di imprese industriali e commerciali residenti in Italia o in stati della Ue

Affinché operi il meccanismo di detassazione, è necessario il rispetto di precise condizioni che attengono sia alla destinazione degli investimenti sia al quantum delle somme e dei valori investiti. A tal proposito, il legislatore ha dettato una serie di disposizioni particolareggiate, alla cui analisi è dedicata la seconda parte del contributo.

Piani di risparmio e investimenti qualificati: condizioni, requisiti e limiti
In coerenza con la ratio del regime agevolato (indirizzare il risparmio privato verso il finanziamento del sistema imprenditoriale), le disposizioni in esame stabiliscono una serie di condizioni, limiti e requisiti, al cui rispetto è subordinata l'operatività del meccanismo di esenzione fiscale.

Innanzitutto, si prevede che in ciascun anno solare, per almeno i 2/3 dello stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio devono essere investiti, per una quota pari ad almeno il 70% del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese italiane ed europee radicate sul territorio italiano.
Più precisamente, deve trattarsi di strumenti finanziari (anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione), emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diversa da quella immobiliare (quindi, imprese industriali e commerciali) fiscalmente residenti in Italia o in stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia.

Il legislatore, inoltre, si preoccupa di fissare puntuali e stringenti condizioni per garantire, da un lato, la canalizzazione del risparmio privato verso forme di investimento e di gestione in grado di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema imprenditoriale in un arco temporale di medio-lungo periodo e, dall'altro, la tutela del risparmiatore.

Le condizioni richieste sono le seguenti:
la predetta quota del 70% deve essere investita, per almeno il 30%, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati
ai fini dell'applicazione del regime agevolato, si presume, senza possibilità di prova contraria, svolgere attività immobiliare l'impresa il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (si considerano tali gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola)
le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti
sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) residenti in Italia o in stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono, per almeno il 70% dell'attivo, negli strumenti finanziari suindicati e alle condizioni previste dalle citate disposizioni
le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni
ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio e ciascun piano di risparmio non può avere più di un titolare
l'intermediario o l'impresa di assicurazione presso cui è costituito il piano di risparmio, nel momento in cui acquisisce l'incarico, deve farsi rilasciare un'autocertificazione con la quale il contribuente dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio
l'intermediario (o l'impresa di assicurazione) deve tenere separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati.

2 - continua.
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 23 giugno
Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 27 Giugno 2017


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