Credito del professionista e prescrizione nel triennio anteriore al fallimento
Pubblicato il 29/06/17 08:52 [Doc.3316]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell’Avv. Angela Liliana Falciano - Studio Legale Sutich Barbieri Sutich – Reggio Emilia

Fallimento- Insinuazione al passivo del professionista per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative – Eccezione della Curatela di intervenuta presuntiva estinzione del credito per pagamento ai sensi dell’art. 2956 c.c. – Mancata maturazione dell’intero termine prescrizionale del triennio prima della dichiarazione di fallimento - Impossibilità di eccepire validamente la prescrizione presuntiva -Ammissione del credito

È impossibile presumere l’intervenuto pagamento del creditore insinuatosi se alla data del fallimento il triennio previsto dall’art. 2956 c.c. non si è ancora completamente maturato stante l’impossibilità giuridica di provvedere, per il periodo successivo, al pagamento del dovuto in ragione dell’intervenuta apertura della procedura concorsuale.


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