Lâindirizzo Pec va comunicato con i servizi online dellâAgenzia
Pubblicato il 01/07/17 08:32 [Doc.3323]
di Redazione IL CASO.it
Può essere utilizzato per le notifiche a decorrere dal 1° luglio 2017. Anche dallâagente della riscossione, per le cartelle di pagamento e gli atti affidatigli da tutti gli enti creditori
Definite le modalità di comunicazione dei dati relativi allâindirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti riguardanti lâAgenzia delle Entrate e la riscossione dei tributi. Possono usufruire del nuovo sistema soltanto le persone fisiche (residenti e non) e gli altri soggetti non obbligati a munirsi di una Pec inserita nellâIndice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).
A stabilirne le regole, il provvedimento del 28 giugno 2017, che integra e modifica il precedente dello scorso 3 marzo, con il quale veniva approvato anche il modello di comunicazione, diventato non più utilizzabile.
Il nuovo provvedimento prevede, infatti, che le informazioni al Fisco riguardanti lâindirizzo Pec (variazioni comprese) dove ricevere gli avvisi e gli atti dellâamministrazione finanziaria e della riscossione, che per legge devono essere notificati, viaggino esclusivamente attraverso le funzionalità disponibili nellâarea specifica dei servizi telematici dellâAgenzia delle Entrate. La casella di recapito può essere intestata anche a un incaricato autorizzato, al coniuge o a un parente stretto. Non possono usufruire del sistema gli eredi e il rappresentante del minore, inabilitato o interdetto.
In buca, avvisi del Fisco e atti di riscossione Con la comunicazione dellâindirizzo Pec il contribuente manifesta, automaticamente, la volontà di voler ricevere, dal 1° luglio 2017, gli atti e gli avvisi che lâAgenzia delle Entrate deve notificare per legge in base allâarticolo 60, comma 7, del Dpr 600/1973, alla casella di posta elettronica certificata comunicata.
Lâindirizzo è utilizzabile, dalla stessa data, anche dallâagente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di riscossione coattiva mediante ruolo, affidatigli da tutti gli enti creditori, anche diversi dallâAgenzia delle Entrate.
Lâagente della riscossione, tuttavia, per i procedimenti propri, può continuare a notificare anche alle caselle Pec comunicate, fino al 30 giugno 2017, dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa, non obbligate ad avere un indirizzo Ini-Pec. Questa opportunità decade, però, in caso di revoca dellâindirizzo o di comunicazione della Pec tramite i servizi telematici delle Entrate.
Ogni comunicazione, variazione e revoca della posta elettronica certificata ha effetto dal quinto giorno successivo a quello in cui lâufficio attesta lâavvenuta ricezione.
Per confermare il buon fine della procedura, il sistema telematico invia un messaggio contenente un codice di validazione allâindirizzo comunicato. Lâoperazione consente la verifica dellâattivazione della casella e la disponibilità del richiedente.
A conferma e attestazione della registrazione, lâAgenzia mette a disposizione del contribuente lâesito e i termini dellâoperazione, compresa la data in cui lâinformazione è stata correttamente acquisita in Anagrafe tributaria, consultabili nella sezione âStorico operazioniâ del servizio di acquisizione dellâindirizzo Pec. La procedura è considerata definitivamente conclusa quando:
il gestore della casella del contribuente rilascia il messaggio con il codice di validazione
il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.
In caso di scarto, le motivazioni sono indicate nella sezione âStorico operazioniâ.
Se la casella è satura al secondo tentativo o risulta non attiva già dal primo, la notifica viene effettuata tramite i canali ordinari, anche se lâindirizzo resta in ogni caso valido per il futuro.
Anna Maria Badiali
pubblicato Mercoledì 28 Giugno 2017
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