Usura e costi assicurativi nei finanziamenti con cessione del quinto
Pubblicato il 03/07/17 08:32 [Doc.3337]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’ Avv. Massimo Campanella

Usura - tasso usurario - voci ricomprese - cessione del quinto dello stipendio -Polizze assicurative - rientrano - presunto carattere unitario delle due operazioni di finanziamento- esclusione
Secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 644, comma 4 c.p. affinchè una spesa di assicurazione, nell’ambito delle voci economiche, risulti rilevante per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione. Due operazioni di finanziamento concluse lo stesso giorno non costituiscono necessariamente un’unica operazione di finanziamento, bensì due fattispecie autonome e distinte anche sotto il profilo del loro inquadramento nelle categorie di cui al decreto ministeriale e della loro differente durata.

Usura - Banca d’Italia – inclusione delle spese assicurative nelle istruzioni anteriori al 2009 - funzione meramente tecnico statistico dell’intervento - prevalenza della legge come fonte di rango primario.
La Suprema Corte Sez I n.8806/17 ha ritenuto che le Istruzioni della Banca D’Italia, nella precedente formulazione al 2009, non imponessero affatto, nella fattispecie al suo esame l’esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto, cosa che maggiormente rileva che al contrario la loro inclusione, purchè fossero correlate alla concessione del credito si deve desumere dalla diretta applicazione della fonte di rango primario.

Usura - Clausola che contempli voci per un calcolo che comporti il superamento del tasso soglia- nullità
E’ nulla la clausola che preveda la corresponsione di somme per una cifra che, comunque, risulta superiore al tasso soglia con conseguente applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c.


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