
Corte Ue: no allâesenzione Iva per il trasporto dei beni
Pubblicato il 03/07/17 08:30 [Doc.3340]
di Redazione IL CASO.it
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nellâambito di una controversia che oppone una società allâAmministrazione fiscale lettone in merito allâapplicazione dellâimposta
Nella fattispecie allâesame della Corte Ue, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâarticolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE sullâIva. La controversia, approdata dinanzi alla Corte di giustizia, vede protagonisti del contenzioso una società e lâAmministrazione fiscale della Lettonia in merito allâapplicazione dellâIva.
Le origini del contenzioso
Una società (A), sulla base di alcuni contratti stipulati con diversi mittenti, ha assunto lâobbligo di provvedere al trasporto di merci assoggettate ad un regime di transito. In forza di un altro contratto, la società A ha affidato ad unâaltra società (B) lâeffettiva esecuzione di tale trasporto di merci. Tale trasporto è stato effettuato impiegando veicoli appartenenti alla A e noleggiati alla B, fermo restando che nei confronti dei mittenti di tali merci la A agiva in veste di vettore. Da parte sua, la B si era assunta lâonere della guida, delle riparazioni, dellâapprovvigionamento in carburante di tali veicoli, nonché di assolvere alle formalità doganali presso i valichi di frontiera, della custodia delle merci, del loro trasferimento al destinatario nonché delle operazioni necessarie al carico e scarico di tali merci.
La società B, avendo prestato dei servizi connessi al transito, non ha sugli stessi applicato lâIva, ed ha subito la verifica fiscale dellâAmministrazione tributaria lettone.
Il rinvio alla Corte di giustizia
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE alcune questioni, chiedendo, in sostanza, se lâarticolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che lâesenzione che esso prevede si applica a una prestazione di servizi di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non sono forniti direttamente al mittente o al destinatario di tali beni.
In particolare, tale giudice intende conoscere se lâapplicazione di detta esenzione, che postula che le prestazioni di servizi in oggetto siano âdirettamente connesseâ a esportazioni o importazioni di beni contemplati dalla suddetta disposizione, è subordinata allâesistenza di un rapporto giuridico diretto, come ad esempio rapporti commerciali reciproci, tra il prestatore di servizi e il mittente o il destinatario delle merci in oggetto.
La posizione degli eurogiudici
Al riguardo, la Corte Ue osserva che lâarticolo 146 della direttiva 2006/112 è relativo allâesenzione dallâIva delle operazioni allâesportazione fuori dellâUnione europea. Infatti, nellâambito del commercio internazionale, una tale esenzione mira allâosservanza del principio dellâimposizione dei beni o dei servizi nel loro luogo di destinazione. Ogni operazione allâesportazione nonché ogni operazione equiparata a una tale operazione devono dunque essere esenti dallâIva, al fine di garantire che lâoperazione di cui si tratta sia tassata esclusivamente nel luogo in cui i prodotti considerati saranno consumati. Lâesenzione di cui allâarticolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 completa quella prevista al medesimo articolo 146, paragrafo 1, lettera a) e, alla stessa stregua di questâultima esenzione, persegue la finalità di garantire la tassazione delle prestazioni di servizi presso il luogo di destinazione di queste ultime, ossia il luogo in cui tali prodotti saranno consumati.
Il contenuto della disposizione comunitaria
A tale fine, il citato articolo 146, paragrafo 1, lettera e) dispone, in particolare, che i servizi di trasporto direttamente connessi allâesportazione di beni fuori dellâUnione sono esenti dallâIva. Unâinterpretazione estensiva di tale disposizione, che includa servizi che non sono forniti direttamente allâesportatore, allâimportatore, o al destinatario di tali beni, potrebbe comportare, in capo agli Stati membri e agli operatori interessati, vincoli che risulterebbero inconciliabili con la corretta applicazione delle esenzioni, prescritta allâarticolo 131 della direttiva 2006/112.
Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le esenzioni dallâIva devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui tale imposta è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Gli effetti della disposizione contenuta nella direttiva
Pertanto, dalla formulazione dellâarticolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 risulta che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che lâesistenza di un rapporto diretto implica non soltanto che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano allâeffettiva realizzazione di unâoperazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente allâesportatore, allâimportatore o al destinatario dei beni di cui a tale disposizione.
Il riferimento al caso specifico
Nella fattispecie in esame, i servizi forniti dalla società B sono necessari per lâeffettiva realizzazione dellâoperazione di esportazione, e sono forniti non già direttamente al destinatario o allâesportatore di tali merci, bensì a una controparte contrattuale di questâultimo, vale a dire alla società A. Inoltre, tali servizi sono stati forniti avvalendosi dei veicoli di proprietà della società A che ha agito in veste di vettore nei confronti dei mittenti di tali merci. Da ciò deriva che i servizi forniti dalla società B non rientrano nellâambito di applicazione dellâesenzione prevista allâarticolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112.
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione secondo cui lâarticolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che lâesenzione prevista da tale disposizione non si applica a una prestazione di servizi, relativa a una operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di tali beni.
Data della sentenza
29 giugno 2017
Nome della sentenza
Causa Câ288/16
Nome delle parti
L.Ä. IK
contro
Valsts ieÅÄmumu dienests
Marcello Maiorino
pubblicato Venerdì 30 Giugno 2017
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