Corte Ue: no all’esenzione Iva per il trasporto dei beni
Pubblicato il 03/07/17 08:30 [Doc.3340]
di Redazione IL CASO.it


La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una controversia che oppone una società all’Amministrazione fiscale lettone in merito all’applicazione dell’imposta

Nella fattispecie all’esame della Corte Ue, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE sull’Iva. La controversia, approdata dinanzi alla Corte di giustizia, vede protagonisti del contenzioso una società e l’Amministrazione fiscale della Lettonia in merito all’applicazione dell’Iva.

Le origini del contenzioso
Una società (A), sulla base di alcuni contratti stipulati con diversi mittenti, ha assunto l’obbligo di provvedere al trasporto di merci assoggettate ad un regime di transito. In forza di un altro contratto, la società A ha affidato ad un’altra società (B) l’effettiva esecuzione di tale trasporto di merci. Tale trasporto è stato effettuato impiegando veicoli appartenenti alla A e noleggiati alla B, fermo restando che nei confronti dei mittenti di tali merci la A agiva in veste di vettore. Da parte sua, la B si era assunta l’onere della guida, delle riparazioni, dell’approvvigionamento in carburante di tali veicoli, nonché di assolvere alle formalità doganali presso i valichi di frontiera, della custodia delle merci, del loro trasferimento al destinatario nonché delle operazioni necessarie al carico e scarico di tali merci.
La società B, avendo prestato dei servizi connessi al transito, non ha sugli stessi applicato l’Iva, ed ha subito la verifica fiscale dell’Amministrazione tributaria lettone.

Il rinvio alla Corte di giustizia
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE alcune questioni, chiedendo, in sostanza, se l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede si applica a una prestazione di servizi di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non sono forniti direttamente al mittente o al destinatario di tali beni.
In particolare, tale giudice intende conoscere se l’applicazione di detta esenzione, che postula che le prestazioni di servizi in oggetto siano ‘direttamente connesse’ a esportazioni o importazioni di beni contemplati dalla suddetta disposizione, è subordinata all’esistenza di un rapporto giuridico diretto, come ad esempio rapporti commerciali reciproci, tra il prestatore di servizi e il mittente o il destinatario delle merci in oggetto.

La posizione degli eurogiudici
Al riguardo, la Corte Ue osserva che l’articolo 146 della direttiva 2006/112 è relativo all’esenzione dall’Iva delle operazioni all’esportazione fuori dell’Unione europea. Infatti, nell’ambito del commercio internazionale, una tale esenzione mira all’osservanza del principio dell’imposizione dei beni o dei servizi nel loro luogo di destinazione. Ogni operazione all’esportazione nonché ogni operazione equiparata a una tale operazione devono dunque essere esenti dall’Iva, al fine di garantire che l’operazione di cui si tratta sia tassata esclusivamente nel luogo in cui i prodotti considerati saranno consumati. L’esenzione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 completa quella prevista al medesimo articolo 146, paragrafo 1, lettera a) e, alla stessa stregua di quest’ultima esenzione, persegue la finalità di garantire la tassazione delle prestazioni di servizi presso il luogo di destinazione di queste ultime, ossia il luogo in cui tali prodotti saranno consumati.

Il contenuto della disposizione comunitaria
A tale fine, il citato articolo 146, paragrafo 1, lettera e) dispone, in particolare, che i servizi di trasporto direttamente connessi all’esportazione di beni fuori dell’Unione sono esenti dall’Iva. Un’interpretazione estensiva di tale disposizione, che includa servizi che non sono forniti direttamente all’esportatore, all’importatore, o al destinatario di tali beni, potrebbe comportare, in capo agli Stati membri e agli operatori interessati, vincoli che risulterebbero inconciliabili con la corretta applicazione delle esenzioni, prescritta all’articolo 131 della direttiva 2006/112.
Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le esenzioni dall’Iva devono essere interpretate restrittivamente, in quanto costituiscono una deroga al principio generale secondo cui tale imposta è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Gli effetti della disposizione contenuta nella direttiva
Pertanto, dalla formulazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 risulta che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di un rapporto diretto implica non soltanto che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni di cui a tale disposizione.

Il riferimento al caso specifico
Nella fattispecie in esame, i servizi forniti dalla società B sono necessari per l’effettiva realizzazione dell’operazione di esportazione, e sono forniti non già direttamente al destinatario o all’esportatore di tali merci, bensì a una controparte contrattuale di quest’ultimo, vale a dire alla società A. Inoltre, tali servizi sono stati forniti avvalendosi dei veicoli di proprietà della società A che ha agito in veste di vettore nei confronti dei mittenti di tali merci. Da ciò deriva che i servizi forniti dalla società B non rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112.
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione secondo cui l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica a una prestazione di servizi, relativa a una operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di tali beni.


Data della sentenza
29 giugno 2017
Nome della sentenza
Causa C‑288/16
Nome delle parti
L.Č. IK
contro
Valsts ieņēmumu dienests
Marcello Maiorino
pubblicato Venerdì 30 Giugno 2017


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