Finanziamenti agevolati: i numeri per poter utilizzare i crediti in F24
Pubblicato il 04/07/17 08:30 [Doc.3345]
di Redazione IL CASO.it


Devono essere impiegati anche qualora sia necessario restituire importi prima concessi e successivamente revocati (pure soltanto in parte) ovvero oggetto di estinzione anticipata

Pronti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per il recupero, da parte dei soggetti finanziatori:
- dei contributi erogati per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, in relazione agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia (articolo 5, comma 3, Dl 189/2016; provvedimento 4 novembre 2016 – vedi “Sisma del 24 agosto: le regole per fruire del credito d’imposta”)
- dei contributi concessi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi (articolo 1, comma 422, legge 208/2015; provvedimento 6 febbraio 2017 – vedi “Credito d’imposta per calamità: definite le modalità di fruizione”).
I numeri in questione sono, rispettivamente, il “6878” e il “6879”.
A decretarne la discesa in campo, la risoluzione n. 84/E del 3 luglio 2017.

Nel modello F24 vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Come “anno di riferimento”, va riportato quello cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento.

Gli stessi codici tributo devono essere utilizzati anche in caso di restituzione, da parte dei soggetti finanziatori, degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati (anche solo in parte) oppure oggetto di estinzione anticipata.
In tal caso, la somma da restituire va esposta nella colonna “importi a debito versati”, mentre nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca o si è manifestata la causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato.
Queste indicazioni valgono anche per precedenti finanziamenti, in relazione ai quali la risoluzione 41/2013 istituì i codici tributo “6840” e “6841”.

Inoltre, a partire dal prossimo 20 luglio, è soppresso il codice tributo “5060” (“Restituzione da parte dei soggetti finanziatori, importi residui del c/ vincolato a seguito di revoca totale o parziale ovvero di altre cause estinzione anticipata del finanziamento agevolato concesso in seguito agli eventi sismici del 6.04.2009 Abruzzo”), istituito con risoluzione 16/2011; per tale fattispecie, in caso di restituzione, andranno utilizzati i codici tributo “6820” e “6821”, istituiti con la risoluzione 287/2009.

r.fo.
pubblicato Lunedì 3 Luglio 2017


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