Perquisizione e sequestro di sistema informatico
Pubblicato il 04/07/17 08:30 [Doc.3347]
di Redazione IL CASO.it
Perquisizione e sequestro penale - Sistema informatico o telematico - Misure tecniche e procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte
Gli art. 247, comma 1 bis, e 260, comma 2, cod. proc. pen., in tema di perquisizione - e di sequestro - di sistema informatico o telematico si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate, né sui modi e neanche dove e quando, e quindi devono ritenersi misure idonee quelle individuate dall'Autorità giudiziaria procedente al momento dell'analisi dei dati da parte dei tecnici incaricati per l'estrazione dei dati, e non anche al momento del sequestro, nel luogo del sequestro.
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