Mancato pagamento dell'assegno di mantenimento e sequestro ex art. 156 c.c.
Pubblicato il 06/07/17 05:15 [Doc.3353]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Monza Ordinanza del 05.02.2016 - Dr.ssa Cristina Ravera
Segnalazione del Avv. Elena Fratelli e dell'Avv. Luigi Cardillo del Foro di Milano
Procedimento cautelare - Sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato ex art. 156 c.c. - Presupposti - Esistenza credito liquido ed accertato - Sussiste
Il sequestro previsto dall'art. 156 c.c. presuppone solo l'esistenza di un credito liquido ed accertato funzionando il vincolo del sequestro quale coazione psicologica sulla parte obbligata.
Procedimento cautelare - Sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato ex art. 156 c.c. - Oggetto del sequestro - Crediti futuri - AmmissibilitÃ
Il sequestro previsto dall'art. 156 c.c. costituisce uno strumento volto ad assicurare l'adempimento degli oneri futuri relativi all'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato.
Procedimento cautelare - Sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato ex art. 156 c.c. - Oggetto del sequestro - Crediti passati - Non ammissibilitÃ
Il sequestro previsto dall'art. 156 c.c. non costituisce la garanzia per il pagamento dell'assegno di mantenimento già maturato ma non versato dal coniuge obbligato. Per tale credito il coniuge beneficiario può agire esecutivamente sulla base del titolo esecutivo.
Procedimento cautelare - Sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato ex art. 156 c.c. - Contestazione debenza ed entità dell'assegno di mantenimento - Non ammissibilitÃ
Nel procedimento per sequestro previsto dall'art. 156 c.c. le censure formulate dal coniuge obbligato con riguardo sia alla debenza sia all'entità dell'assegno di mantenimento sono irrilevanti visto che in tale procedimento è preclusa al giudice ogni valutazione in merito.
Procedimento cautelare - Sequestro conservativo - Presupposti - Periculum in mora - Elementi obiettivi ed elementi soggettivi
Il procedimento per sequestro conservativo previsto dall'art. 671 c.p.c. presuppone, oltre al requisito del fumus bonis iuris, anche il periculum in mora. Tale secondo requisito può essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del coniuge obbligato (consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio) sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento di quest'ultimo, comportamento diretto a sottrarre il proprio patrimonio dall'esecuzione forzata iniziata dal coniuge beneficiario al fine di ottenere il pagamento coatto dell'assegno di mantenimento.
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