Locazioni brevi: il codice tributo per versare la ritenuta sui canoni
Pubblicato il 05/07/17 20:10 [Doc.3355]
di Redazione IL CASO.it
à il primo passo verso la concretizzazione di quanto previsto dalla âmanovra correttivaâ in merito alla disciplina fiscale dei contratti a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni
Gli intermediari e i gestori di portali telematici, trait dâunion tra persone in cerca di un immobile da affittare e altre che dispongono di unità immobiliari da locare, tenuti a effettuare la ritenuta del 21% sui corrispettivi relativi ai contratti conclusi con il loro intervento, trovano il codice tributo per versarla.
à il â1919â, istituito con la risoluzione 88/E del 5 luglio 2017.
Comincia così lâiter per lâattuazione di quanto previsto dallâarticolo 4 del Dl 50/2017, in materia di locazioni brevi, cioè âi contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali onlineâ: gli affitti turistici.
In sintesi, la norma, ai commi 2 e 5, prevede che i soggetti destinatari (residenti e non residenti, questi ultimi tramite la stabile organizzazione o il rappresentante fiscale in Italia), nel caso in cui incassino i canoni o i corrispettivi pattuiti nei contratti dâaffitto, di sublocazione o di comodato, agiscano come sostituti dâimposta ed effettuino la stessa ritenuta della cedolare secca, vale a dire il 21% dellâammontare del canone o del corrispettivo, al momento del pagamento al beneficiario. Tale ritenuta va poi versata allâerario tramite F24. Se non è stata esercitata lâopzione per lâapplicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Ciò detto, ecco il codice tributo, con la relativa specifica, che gli intermediari dovranno riportare nel modello di pagamento unificato: â1919â (âRitenuta operata allâatto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50â).
NellâF24 trova posto nella sezione âErarioâ, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna âimporti a debito versatiâ, evidenziando negli appositi campi il mese e lâanno di riferimento.
Nellâipotesi in cui la ritenuta sia versata dal rappresentante fiscale di un operatore estero, va presa in considerazione la sezione âContribuenteâ. In tal caso, diventa necessario indicare il codice fiscale del rappresentato, intestatario della delega, mentre il campo âCodice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareâ accoglie quello del rappresentante, intestatario del conto di addebito, insieme al codice â72â (da riportare nello spazio âcodice identificativoâ).
Inoltre, se si versa più del dovuto, è possibile recuperare in compensazione lâeccedenza dai successivi pagamenti relativi allo stesso anno con il codice tributo â1628â (risoluzione 13/2015). Va, invece, utilizzato il â6782â (risoluzione 9/2005) in caso di compensazione da versamenti dellâanno seguente.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 5 Luglio 2017
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