Erogazioni per restauro chiesa: confermati i benefici fiscali
Pubblicato il 13/07/17 05:42 [Doc.3398]
di Redazione IL CASO.it
I contributi alla parrocchia per risanare immobili sottoposti a regime vincolistico sono detraibili da persone fisiche ed enti non commerciali ovvero deducibili dal reddito dâimpresa
Con la risoluzione 89/E dellâ11 luglio 2017, lâAgenzia delle Entrate risponde a una parrocchia che, avendo avviato lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e di sue pertinenze (immobili tutti sottoposti al regime vincolistico), chiede conferma dei vantaggi fiscali per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in suo favore per la realizzazione di tali opere nonché dellâiter da seguire.
Lâamministrazione ricorda, innanzitutto, le diposizioni del Tuir (articolo 15, comma 1, lettera h per le persone fisiche; articolo 147 per gli enti non commerciali; articolo 100, comma 2, lettera f, per le imprese) che prevedono la detraibilità dallâIrpef nella misura del 19% (ovvero la deducibilità dal reddito dâimpresa) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti, tra i quali âfondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per lâacquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nellâarticolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (â¦)â.
Ribadisce poi quanto precisato nella risoluzione 133/2007, cioè che anche le parrocchie possono essere destinatarie delle erogazioni liberali fiscalmente agevolate dal momento che: sono enti riconosciuti che acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; non hanno fini di lucro; nellâambito delle iniziative che promuovono, possono realizzare interventi su beni culturali tutelati. Inoltre, nello stesso documento di prassi, per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle liberalità , ha chiarito che il soggetto erogatore deve utilizzare uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Infine, relativamente agli adempimenti da rispettare per fruire dei benefici, il ministero dei Beni e delle attività culturali (Mibact), a cui le Entrate hanno richiesto un parere in quanto autorità competente, ha rappresentato di avere emanato, a seguito del mutato quadro normativo (come delineato dallâarticolo 40, comma 9, Dl 201/2011), la circolare 222/2012, nella quale, a parziale modifica delle precedenti circolari 183/2005 e 38/2007, è stato ridisegnato lâiter procedimentale delle erogazioni liberali in esame.
Pertanto, venendo ai quesiti posti nellâinterpello, anche alla luce delle precisazioni fornite dal Mibact:
è confermata la detraibilità (per persone fisiche ed enti non commerciali) e la deducibilità (dal reddito dâimpresa) delle erogazioni liberali effettuate in favore della parrocchia per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo
la bozza di convenzione allegata allâistanza, che dovrà essere stipulata con persone fisiche ed enti non commerciali, risponde ai requisiti di legge (articolo 15, comma 1, lettera h, Tuir; circolare 222/2012)
se il soggetto erogatore è unâimpresa o un ente commerciale, non câè obbligo di stipula della convenzione
la parrocchia deve richiedere al competente ufficio del Mibact lâapprovazione del progetto, lâautorizzazione ai lavori o allâavvio dellâiniziativa culturale allegando il preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Inoltre, al termine dei lavori o dellâiniziativa culturale, deve presentare allo stesso ufficio una dichiarazione sostitutiva relativa alle spese effettivamente sostenute per gli interventi o le attività cui i benefici fiscali si riferiscono
la parrocchia deve comunicare alla Soprintendenza le liberalità ricevute entro il 31 dicembre dellâanno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato sia al soggetto erogatore che al beneficiario; tale documento costituisce lâautorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
Lâiter procedimentale e la circolare 222/2012 sono pubblicate sul sito dei Beni culturali, al link âmeno tasse per chi investe in culturaâ.
r.fo.
pubblicato Martedì 11 Luglio 2017
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