Per utili, dividendi e plusvalenze nuove percentuali di esenzione
Pubblicato il 13/07/17 05:42 [Doc.3400]
di Redazione IL CASO.it
Un decreto Mef, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016, ne ridetermina il tasso di partecipazione alla formazione del reddito complessivo
Il comma 64 dellâarticolo 1 della legge 208/2015 (Stabilità 2016), a seguito dei tagli disposti dai precedenti commi 61 e 62 (rispettivamente, riduzione dal 27,5% al 24% dellâaliquota Ires e calo dallâ1,365% allâ1,20% della ritenuta dâimposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a unâimposta sul reddito delle società negli Stati membri dellâUe e negli Stati aderenti allâAccordo sullo spazio economico europeo, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato), aveva affidato a un decreto del ministro dellâEconomia e delle finanze la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci (articolo 47, comma 1, Tuir), delle plusvalenze (articolo 58, comma 2, Tuir), dei dividendi (articolo 59 del Tuir) e delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 68, comma 3, Tuir), nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali (articolo 4, comma 1, lettera q, Dlgs 344/2003).
Il provvedimento in questione â decreto Mef 26 maggio 2007 â è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi. In particolare viene stabilito che:
gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti allâIres, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui agli articolo 44, comma 2, lettera a), e allâarticolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, formati con utili prodotti a partire dallâesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare
gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti a partire dallâesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono al reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare
gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti fino allâesercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono al reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare
a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto lâutile dellâesercizio in corso al 31 dicembre 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino allâesercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, poi, fino allâesercizio in corso al 31 dicembre 2016
lâammontare delle riserve formate con utili prodotti nel corso del periodo compreso dallâesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 allâesercizio in corso al 31 dicembre 2016 e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione devono essere indicati nel âProspetto del capitale e delle riserveâ del quadro RS del modello Redditi Sc. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati va data separata indicazione degli utili e proventi maturati nel periodo compreso dallâesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 allâesercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dallâesercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 41,86% del loro ammontare (la stessa percentuale si applica per determinare la quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile)
le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare (resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere prima del 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi sono in tutto o in parte percepiti a decorrere da quella data)
la rideterminazione della quota esente delle plusvalenze non si applica nei confronti dei soggetti indicati nellâarticolo 5 del Tuir (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato).
r.fo.
pubblicato Martedì 11 Luglio 2017
© Riproduzione Riservata