Locazioni brevi: modalità operative per comunicare i dati dei contratti
Pubblicato il 14/07/17 04:25 [Doc.3412]
di Redazione IL CASO.it
Tutte le disposizioni in argomento si applicano anche agli operatori non residenti che le rispettano tramite la loro stabile organizzazione o il rappresentante fiscale in Italia
Dopo il codice tributo per versare la ritenuta (risoluzione 88/E del 5 luglio 2017), ecco le indicazioni per effettuare la comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve sottoscritti con lâintervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici.
Istruzioni impartite con provvedimento 12 luglio 2017 e rivolte proprio a questi soggetti, chiamati allâadempimento dallâarticolo 4, comma 4, del Dl 50/2017.
Nello stesso provvedimento, inoltre, lâAgenzia ritorna sui termini entro i quali va operata la richiamata ritenuta, prevista dal successivo comma 5.
In breve, ricordiamo che il decreto legge in argomento ha stabilito che ai âcontratti di locazione â sublocazione e comodato â di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali onlineâ, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione (comma 2).
A carico degli intermediari immobiliari e dei soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile âtemporaneoâ con altre che dispongono di unità da locare, è disposto lâobbligo di trasmettere allâAgenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (comma 4).
Gli operatori in questione, inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono effettuare, allâatto del pagamento al beneficiario, una ritenuta del 21% sullâammontare dei canoni e corrispettivi che, nel caso in cui il destinatario non opti nella dichiarazione dei redditi per la cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto (comma 5). La stessa va versata allâerario, entro il giorno 16 del mese successivo, tramite F24, indicando il codice tributo â1919â. Inoltre, i soggetti coinvolti sono tenuti alla dichiarazione dei sostituti dâimposta e al rilascio della certificazione unica.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti non residenti, che vi provvedono tramite la stabile organizzazione oppure il rappresentante fiscale in Italia (comma 5-bis).
Tanto premesso, con il provvedimento odierno, lâAgenzia stabilisce che i destinatari della norma comunichino: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo e indirizzo dellâimmobile (per i contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata). Tutto ciò, entro il 30 giugno dellâanno successivo alla conclusione dei contratti, attraverso i servizi telematici dellâAgenzia e in conformità alle specifiche tecniche di prossima pubblicazione sul sito delle Entrate.
Le informazioni comunicate e i dati dei pagamenti in cui gli operatori sono intervenuti o dei corrispettivi incassati vanno conservati fino al termine previsto per lâeventuale accertamento del fisco (articolo 43, Dpr 600/1973).
Paola Pullella Lucano
pubblicato Mercoledì 12 Luglio 2017
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