Studi di settore per il 2016: i chiarimenti dellâAgenzia
Pubblicato il 15/07/17 04:25 [Doc.3420]
di Redazione IL CASO.it
Questâanno i contribuenti interessati potranno contare su modelli ancora più semplici da usare: rispetto al passato, infatti, sono ben 5.200 i righi in meno da compilare
Con la pubblicazione della circolare 20/E del 13 luglio 2017, lâAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e precisazioni sullâapplicazione degli studi di settore relativi al periodo dâimposta 2016.
Prima di passare in rassegna i contenuti della circolare, è opportuno ricordare che la stessa è stata preceduta da una serie di importanti provvedimenti con i quali lâamministrazione ha opportunamente âadeguatoâ gli studi, per renderli in grado di cogliere la congiuntura economica negativa registrata nel corso del 2016:
decreti Mef 22 dicembre 2016: approvazione di 57 nuovi studi di settore (che rappresentano la revisione di 68 studi in vigore dal 2013) e di 5 specifici indicatori territoriali (vedi âStudi di settore, i decreti dâaddio. Lâultima approvazione, per il 2016â)
decreto Mef 23 marzo 2017: approvazione delle modifiche dettate dalla necessità di definire aggiustamenti in grado di tener conto delle mutate realtà territoriali e degli andamenti economici e dei mercati (vedi âStudi di settore in âarmoniaâ con mercati e nuove territorialità â)
decreto Mef 3 maggio 2017: approvazione della revisione congiunturale speciale (vedi âCorrettivi anticrisi per il 2016: in Gazzetta il via libera del Mefâ).
La modulistica da utilizzare e le specifiche tecniche per la trasmissione sono state approvate rispettivamente con i provvedimenti del 31 gennaio 2017 (vedi âStudi di settore: la modulistica da utilizzare per l'annualità 2016â) e del 15 febbraio 2017 (vedi âPronte le specifiche tecniche per studi di settore e parametriâ).
Si ricordi, inoltre, che il Dl 50/2017 (articolo 9-bis) ha previsto lâistituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, destinati, a partire dal prossimo anno, a sostituire gradualmente studi di settore e parametri (vedi âIndici sintetici di affidabilità : altro passo verso la complianceâ, âGli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore â 1â e âGli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore â 2â).
Le novitÃ
La circolare si sofferma, innanzitutto, sulle principali novità relative allâapplicazione degli studi di settore per il 2016.
Aggiornamento delle analisi della territorialitÃ
La prima di tali novità è rappresentata dalla revisione dei criteri attraverso cui differenziare le modalità di applicazione degli studi per renderli sempre più aderenti alla realtà economica cui le imprese e le attività professionali si riferiscono. Le nuove âterritorialità â (relative al livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, del reddito medio imponibile ai fini dellâaddizionale Irpef, delle retribuzioni, delle quotazioni immobiliari, dei canoni di locazione degli immobili) sono applicabili agli studi di settore approvati con il decreto Mef del 22 dicembre 2016.
Indicatori di coerenza economica
Altra novità segnalata dalla circolare è quella relativa agli indicatori di coerenza economica (Dm 24 marzo 2014), finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. Lâelenco è stato integrato dal Dm 22 dicembre 2016 (Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture) attraverso la previsione di un ulteriore indicatore applicabile allo studio YD01U (âProduzione dolciariaâ).
Inoltre, con particolare riferimento allâindicatore âMargine per addetto non dipendenteâ, la circolare chiarisce che la previsione secondo cui esso non fornisse esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il 2013 non risulta più valida per il 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati medio tempore tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà lâesito di coerenza relativo allâindicatore âMargine per addetto non dipendenteâ.
Modulistica
Molte e significative novità si registrano anche in ordine alla modulistica, che è stata notevolmente semplificata.
Innanzitutto, sono state ridotte le informazioni richieste nei modelli (circa 5.200 righi in meno), con conseguente diminuzione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
Inoltre, grazie allâaccorpamento di alcuni di essi, è stato ridotto il numero complessivo degli studi di settore (si pensi agli studi del commercio al dettaglio ambulante, a quelli degli intermediari del commercio e a quelli relativi la nobilitazione di tessili).
Lâobiettivo della semplificazione è stato perseguito anche attraverso la riorganizzazione della struttura delle istruzioni, prevedendo, come nei tre anni precedenti, istruzioni comuni, richiamabili per la maggior parte degli studi. In tal modo, si evita di appesantire eccessivamente le indicazioni relative ai singoli modelli, fornendo alcuni documenti generali validi per la compilazione della maggior parte degli studi in vigore e agevolando, di conseguenza, lâattività degli intermediari e dei professionisti contabili.
In materia di elencazione delle cause di esclusione dallâapplicazione degli studi di settore o inutilizzabilità , in fase di accertamento, delle relative risultanze, la causa di esclusione identificata con il codice â12â (relativa, in generale, a una serie di fattispecie) è stata sostituita dalle seguenti e più specifiche cause di esclusione:
â12â: soggetti esercenti attività dâimpresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo dâimposta in cui cessa di avere applicazione il regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o il regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività dâimpresa, arti o professioni (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014)
â13â: società cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 c.c)
â14â: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
â15â: soggetti che esercitano in maniera prevalente lâattività contraddistinta dal codice 64.92.01 - âAttività dei consorzi di garanzia collettiva fidiâ o dal codice 66.19.40 - âAttività di Bancopostaâ o dal codice 68.20.02 - âAffitto di aziendeâ o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora lâimporto dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo allâattività prevalente superi il 30% dellâammontare totale dei ricavi dichiarati.
In tutti i casi, rimane, comunque, lâobbligo di compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellâapplicazione degli studi di settore.
Allâinterno della parte generale delle istruzioni è stato precisato che i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal terremoto del 2016, che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano la causa di esclusione dellâapplicazione degli studi di ânon normale svolgimento dellâattività â, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellâapplicazione degli studi di settore. Inoltre, sono state integrate le ipotesi esemplificative di cause di esclusione relative al âperiodo di non normale svolgimento dellâattività â.
Anche per il 2016, si rileva la presenza di alcune attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore âper la sola acquisizione dei datiâ. Nei modelli di questâanno, tale raccolta è finalizzata alla elaborazione dei nuovi indici di affidabilità fiscale.
La circolare, poi, analizza nel dettaglio le modifiche apportate ai quadri della modulistica dichiarativa degli studi di settore. I quadri interessati dalle modifiche sono i seguenti:
quadro A â personale addetto allâattivitÃ
quadro E â beni strumentali
quadri F e G â elementi contabili
quadro T â congiuntura economica.
Inoltre, allâinterno dei modelli relativi ad alcuni studi di settore approvati per il 2016, è stato inserito un apposito quadro Z â âDati complementariâ, per chiedere ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate alla elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.
Revisione congiunturale
Come anticipato, anche per il 2016 sono stati approvati i âcorrettivi crisiâ per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati (revisione congiunturale speciale).
Più specificamente, sono previste le seguenti cinque tipologie di correttivi:
interventi relativi allâanalisi di coerenza economica
interventi relativi allâanalisi di normalità economica riguardanti lâindicatore âDurata delle scorteâ
correttivi congiunturali di settore
correttivi congiunturali territoriali
correttivi congiunturali individuali.
Regime premiale
Con riferimento al regime premiale che prevede limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dellâadeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dallâapplicazione degli studi di settore (articolo 10, Dl 201/2011), la circolare precisa che, tenuto conto dei risultati dellâapplicazione di tale regime al periodo 2011-2015, sentite le organizzazioni di categoria, sono stati confermati, per il 2016, gli stessi criteri applicati per le annualità 2014 e 2015 di individuazione degli studi di settore che consentono lâaccesso al regime premiale. In particolare, è stata disciplinato lâaccesso, in via sperimentale e per il solo periodo di imposta 2016 (dato che, dal 2017, dovrebbero essere operativi i nuovi indici di affidabilità fiscale), al regime premiale in argomento per 155 studi di settore (cfr provvedimento 23 maggio 2017).
Comunicazioni centralizzate
Anche per questâanno, è stata prevista la pubblicazione, nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati, delle comunicazioni di anomalie rilevate nei dati degli studi di settore. Lâobiettivo resta quello di invitare il contribuente a valutare attentamente la situazione evidenziata e correggere spontaneamente errori od omissioni (cfr provvedimento 6 giugno 2017 e vedi âComunicazioni anomalie da Studi: dal cassetto fino alla complianceâ).
Applicazione dei parametri
Dato che, anche nel 2016, si è registrata una congiuntura economica negativa, la ricostruzione dei ricavi e compensi operata attraverso le risultanze dei parametri potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al passato. Quindi, per il 2016, viene confermato che le risultanze dei parametri saranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti e che, per lâeventuale attività di accertamento, si avrà cura di verificare la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dallâapplicazione dei parametri, anche di ulteriori e significativi elementi di ausilio alla determinazione della pretesa tributaria.
Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 13 Luglio 2017
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