Reverse charge: rassegna ragionata di giurisprudenza Ue e nazionale - 2
Pubblicato il 15/07/17 04:25 [Doc.3421]
di Redazione IL CASO.it
La normativa nazionale ne prevede lâintroduzione dâurgenza per specifiche operazioni, quale misura speciale di reazione rapida alle frodi di cui allâarticolo 199-ter della stessa direttiva
Il regime del reverse charge si applica alle fattispecie espressamente previste dalla normativa dellâUnione europea ovvero autorizzate, in deroga, dagli organismi dellâUnione europea su richiesta dei singoli Stati membri Ue, ai sensi dellâarticolo 395 della direttiva 2006/112.
Normativa dellâUnione europea
La normativa dellâUnione europea individua espressamente le fattispecie riguardo alle quali torna applicabile il reverse charge. In generale, tali fattispecie possono, in via esemplificativa, suddividersi in ragione della natura permanente, temporanea o dâurgenza che giustifica lâadozione del reverse charge in deroga al meccanismo ordinario di applicazione dellâIva.
Reverse charge permanente
Nelle ipotesi di reverse permanente sono ricomprese le seguenti fattispecie previste dalla direttiva 2006/112:
cessione di beni o prestazione di servizi imponibile effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta lâIva (articolo 194)
prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni (articolo 199, lettera a)
messa a disposizione di personale per lâesecuzione delle attività di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari (articolo 199, lettera b)
cessioni di beni immobili, esenti da Iva, qualora il cedente abbia optato per lâimposizione dellâoperazione (articolo 199, lettera c)
cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate operazioni di cui allâallegato VI della direttiva 2006/112 (articolo 199, lettera d)
cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo a un altro soggetto passivo (articolo 199, lettera e)
cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà a un cessionario che esercita tale diritto (articolo 199, lettera f)
cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto (articolo 199, lettera g)
operazioni specifiche concernenti lâoro da investimento tra un soggetto passivo operante su un mercato dellâoro regolamentato e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato (articolo 198, paragrafo 2; articolo 199, paragrafo 1, lettera d).
Reverse charge temporaneo fino al 31 dicembre 2018
La direttiva 2006/112 prevede che, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire, previa informazione resa al Comitato Iva, che il soggetto tenuto al pagamento dellâimposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti allâarticolo 3 della direttiva 2003/87/Ce del 13 ottobre 2003 e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva (articolo 199-bis, lettere a e b)
cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo (articolo 199-bis, lettera c)
cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (articolo 199-bis, lettera d)
cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (articolo 199-bis, lettera e)
cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica (articolo 199-bis, lettera f)
prestazioni di servizi di telecomunicazione (articolo 199-bis, lettera g)
cessioni di console di gioco, tablet Pc e laptop (articolo 199-bis, lettera h)
cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione (articolo 199-bis, lettera i)
cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi (articolo 199-bis, lettera j).
Reverse charge dâurgenza
In casi dâimperativa urgenza, uno Stato membro può designare il destinatario quale debitore dellâIva su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick reaction mechanism - Qrm) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili a danno dellâErario. La misura speciale è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a nove mesi. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato Iva entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma.
Normativa nazionale
Nellâordinamento nazionale, in conformità alla direttiva Iva, il reverse charge esterno riguarda:
gli acquisti intra-Ue di beni effettuati da un soggetto passivo stabilito in Italia. Il cedente non applica lâIva, che viene assolta dal cessionario tramite reverse charge (articolo 38 e seguenti del Dl 331/1993)
gli acquisti intra-Ue di beni, ivi compresi quelli oltre la soglia di euro 10mila annui, effettuati da enti non commerciali non soggetti passivi Iva, ma che siano identificati agli effetti dellâIva (articolo 38, comma 3, e comma 5, articolo 49 del Dl 331/1993)
le cessioni di beni, territorialmente rilevanti in Italia, rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia (cedente) a un soggetto passivo stabilito in Italia (cessionario) (articolo 17, secondo comma, Dpr 633/1972)
le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia (prestatore) a un soggetto passivo stabilito in Italia (committente) (articolo 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972).
Con riguardo alle fattispecie di reverse charge interno, il legislatore nazionale, nellâambito della facoltà concessa dalla normativa europea, ha scelto di assoggettare al reverse charge le seguenti fattispecie.
Reverse charge permanente
cessioni imponibili di oro da investimento nonché per le cessioni di materiale dâoro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi (articolo 17, quinto comma, Dpr 633/1972)
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono lâattività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dellâappaltatore principale o di un altro subappaltatore (articolo 17, sesto comma, lettera a), Dpr 633/1972)
cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dellâarticolo 10 del Dpr 633/1972 per le quali nel relativo atto il cedente abbia optato per lâimposizione (articolo 17, sesto comma, lettera a-bis), Dpr 633/1972)
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici (articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), Dpr 633/1972)
prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto a emettere fattura in split payment ai sensi dellâarticolo 17-ter del Dpr 633/1972. Tale disposizione, subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dellâUnione europea, dellâautorizzazione in deroga, non è, ad oggi, entrata in vigore (articolo 17, sesto comma, lettera a-quater), Dpr 633/1972).
Reverse charge temporaneo fino al 31 dicembre 2018
cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui allâarticolo 21 della tariffa annessa al Dpr 641/1972 (articolo 17, sesto comma, lettera b), Dpr 633/1972)
cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (articolo 17, sesto comma, lettera c), Dpr 633/1972)
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite allâarticolo 3 della direttiva 2003/87/Ce, trasferibili ai sensi dellâarticolo 12 della medesima direttiva 2003/87/Ce (articolo 17, sesto comma, lettera d-bis), Dpr 633/1972)
trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e allâenergia elettrica (articolo 17, sesto comma, lettera d-ter), Dpr 633/1972)
cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), Dpr 633/1972)
cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non e dei relativi lavori, di specifici semilavorati di metalli ferrosi e non ferrosi, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pellet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, settimo e ottavo comma, Dpr 633/1972).
Reverse charge dâurgenza
Ai sensi dellâarticolo 17, settimo comma, del Dpr 633/1972, il reverse charge può essere introdotto con riguardo a specifiche operazioni, quale misura speciale di reazione rapida alle frodi di cui allâarticolo 199-ter della stessa direttiva.
A oggi, lâItalia non si è avvalsa di tale strumento.
2 - continua
La prima parte è stata pubblicata lunedì 10 luglio
Antonino Iacono
pubblicato Giovedì 13 Luglio 2017
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