Affitto dâazienda e continuità aziendale. Offerte di soggetti individuati al di fuori della previsione dellâart.163-bis l.f.
Pubblicato il 17/07/17 04:25 [Doc.3431]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Concordato preventivo â Pendenza di procedimento per la dichiarazione di inammissibilità ex art. 173 l.f. â Presentazione di nuova domanda di concordato ex art. 161, co. 1, l.f. â Ammissibilità - Condizioni
Laddove venga proposto ricorso per concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall. in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, "ab initio" dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale potrebbe anche implicitamente desumersi la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva", e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (Cass. 31.03.2016 n. 6277)
Concordato preventivo â Affitto a terzi dellâazienda o di un suo specifico ramo produttivo - Applicazione della disciplina speciale dettata dallâart. 186-bis per il concordato con continuità aziendale
Nel caso in cui la proposta di concordato provenga da una società che abbia concesso in affitto a terzi la propria azienda o un suo specifico ramo produttivo, deve riscontrarsi l'elemento qualificante della presenza di un'azienda in esercizio ed applicarsi la disciplina speciale dettata dallâart. 186-bis per il concordato con continuità aziendale.
Concordato preventivo â Offerte per lâacquisto dellâazienda o di altri beni formulate da soggetti interessati allâacquisto â Previsione di liquazione di detti cespiti mediante gara competitiva - Applicazione della disciplina speciale delle offerte concorrenti di cui allâart. 163-bis l.f. - Esclusione
Ove il piano di concordato dia conto della presenza di varie offerte per lâacquisto dellâazienda o di altri beni formulate da soggetti interessati allâacquisto, ma il proponente dichiari di voler dar comunque corso alla liquazione di detti cespiti mediante gara competitiva, non vi è ragione di fare applicazione della disciplina speciale delle offerte concorrenti di cui allâart. 163-bis l.fall, la quale deve ritenersi applicabile esclusivamente nel caso in cui il piano preveda, quale sua specifica modalità di attuazione, il trasferimento anche non immediato del bene in favore di un soggetto offerente già individuato.
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