
La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata ad entrare nel fascicolo del ricorrente
Pubblicato il 11/04/15 19:14 [Doc.346]
di Redazione IL CASO.it
Deve, infatti, condividersi lâorientamento della Cassazione, secondo cui la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dellâopposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte lâonere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo dâufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; in senso conforme cfr. altresì Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2004, n. 19992 in Giust. civ. Mass. 2004, 10).
Pertanto, non avendo la società opposta, avente in realtà veste di attrice per aver chiesto lâingiunzione, assolto allâonere di provare lâesistenza del credito attraverso la produzione del titolo , il decreto ingiuntivo opposto devâessere già per tale ragione revocato.
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