Trasferimento di unâazienda commerciale e applicazione dell'aet. 2560 c.c.
Pubblicato il 12/04/15 08:11 [Doc.347]
di Redazione IL CASO.it
...correttamente il giudice di prime cure ha applicato alla fattispecie la norma di cui allâart. 2560, secondo cui âlâalienante non è liberato dai debiti inerenti lâesercizio dellâazienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentitoâ; al secondo comma della predetta disposizione è inoltre previsto che ânel trasferimento di unâazienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche lâacquirente dellâazienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatoriâ.
Comâè noto, il codice civile, proprio in relazione al fenomeno della cessione di unâazienda, regolamenta sia lâipotesi della sorte dei contratti conclusi dal cedente (art. 2558 c.c.) sia quella dei debiti inerenti lâazienda ceduta (art. 2560 c.c.).
E così, per quanto concerne i contratti, il legislatore ha stabilito che âse non è pattuito diversamente, lâacquirente dellâazienda subentra nei contratti stipulati per lâesercizio dellâazienda stessa che non abbiano carattere personaleâ (cd. principio della successione nei contratti â sub. art. 2558 c.c.).
Tale disposizione è però stata circoscritta dalla giurisprudenza come relativa ai soli contratti ancora in essere.
In una nota, ancorché risalente, decisione la Suprema Corte ha infatti stabilito che âlâart. 2258 c.c. non può trovare applicazione a danno dellâacquirente per i contratti già eseguiti, specie quando si tratta di accertare una responsabilità per inadempimento imputabile esclusivamente al cedente dellâaziendaâ (Cass., 26.05.1962, n. 1247).
In relazione invece ai contratti ormai non più in corso di esecuzione o risolti, la disciplina da seguire è indicata nel successivo art. 2560 c.c., norma dettata peraltro espressamente per la seconda delle ipotesi sopra indicate, ovvero per la circolazione dei debiti relativi allâazienda ceduta.
Il comma secondo del citato articolo 2560 c.c. prevede, in particolare, che ânel trasferimento di unâazienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche lâacquirente dellâazienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatoriâ.
E così, proprio in relazione alla sorte di un debito risarcitorio da inadempimento, in una decisione di merito, resa in sede cautelare, si è stabilito che âin caso di cessione di un ramo dâazienda, lâacquirente non subentra automaticamente ex art. 2558 c.c. anche nelle obbligazioni risarcitorie per danni cagionati a terzi dal cedente durante lâadempimento di obbligazioni inerenti lâesercizio dellâazienda ceduta, ma vi può rispondere ai sensi dellâart. 2560 c.c. solo in via cumulativa e sempre che risultino dai libri contabili obbligatori. Pertanto, nel caso in cui il debito fatto valere è c.d. puro, perché non collegato sinallagmaticamente con altra obbligazione corrispettiva verso la società , rientra nellâambito di disciplina di cui allâart. 2560 c.c e non allâart. 2558 c.c.â
... âa norma dellâart. 2560 c.c., lâiscrizione nei libri contabili obbligatori è un elemento costitutivo della responsabilità dellâacquirente dellâazienda per i debiti inerenti allâazienda stessa: tale responsabilità è perciò imprescindibilmente condizionata allâesistenza del presupposto di tale iscrizione; [â¦] e poiché la norma è eccezionale, non la si può estendere analogicamente al caso in cui la conoscenza dei debiti possa ricavarsi da altre fontiâ (Cass., 14 settembre 1967, n. 2158; Cass., 13 gennaio 1975, n. 113; Cass., 20 giugno 2000, n. 8363 e Cass., 3 aprile 2002, n. 4726).
Ne consegue quindi che âchi voglia far valere un proprio credito verso lâacquirente dellâazienda ceduta ha lâonere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche detta iscrizioneâ (cfr. ancora Trib Milano, ord. 10 aprile 2004).
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