Trasferimento di un’azienda commerciale e applicazione dell'aet. 2560 c.c.
Pubblicato il 12/04/15 08:11 [Doc.347]
di Redazione IL CASO.it


...correttamente il giudice di prime cure ha applicato alla fattispecie la norma di cui all’art. 2560, secondo cui “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”; al secondo comma della predetta disposizione è inoltre previsto che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Com’è noto, il codice civile, proprio in relazione al fenomeno della cessione di un’azienda, regolamenta sia l’ipotesi della sorte dei contratti conclusi dal cedente (art. 2558 c.c.) sia quella dei debiti inerenti l’azienda ceduta (art. 2560 c.c.).
E così, per quanto concerne i contratti, il legislatore ha stabilito che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale” (cd. principio della successione nei contratti – sub. art. 2558 c.c.).
Tale disposizione è però stata circoscritta dalla giurisprudenza come relativa ai soli contratti ancora in essere.
In una nota, ancorché risalente, decisione la Suprema Corte ha infatti stabilito che “l’art. 2258 c.c. non può trovare applicazione a danno dell’acquirente per i contratti già eseguiti, specie quando si tratta di accertare una responsabilità per inadempimento imputabile esclusivamente al cedente dell’azienda” (Cass., 26.05.1962, n. 1247).
In relazione invece ai contratti ormai non più in corso di esecuzione o risolti, la disciplina da seguire è indicata nel successivo art. 2560 c.c., norma dettata peraltro espressamente per la seconda delle ipotesi sopra indicate, ovvero per la circolazione dei debiti relativi all’azienda ceduta.
Il comma secondo del citato articolo 2560 c.c. prevede, in particolare, che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
E così, proprio in relazione alla sorte di un debito risarcitorio da inadempimento, in una decisione di merito, resa in sede cautelare, si è stabilito che “in caso di cessione di un ramo d’azienda, l’acquirente non subentra automaticamente ex art. 2558 c.c. anche nelle obbligazioni risarcitorie per danni cagionati a terzi dal cedente durante l’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, ma vi può rispondere ai sensi dell’art. 2560 c.c. solo in via cumulativa e sempre che risultino dai libri contabili obbligatori. Pertanto, nel caso in cui il debito fatto valere è c.d. puro, perché non collegato sinallagmaticamente con altra obbligazione corrispettiva verso la società, rientra nell’ambito di disciplina di cui all’art. 2560 c.c e non all’art. 2558 c.c.”

... “a norma dell’art. 2560 c.c., l’iscrizione nei libri contabili obbligatori è un elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti inerenti all’azienda stessa: tale responsabilità è perciò imprescindibilmente condizionata all’esistenza del presupposto di tale iscrizione; […] e poiché la norma è eccezionale, non la si può estendere analogicamente al caso in cui la conoscenza dei debiti possa ricavarsi da altre fonti” (Cass., 14 settembre 1967, n. 2158; Cass., 13 gennaio 1975, n. 113; Cass., 20 giugno 2000, n. 8363 e Cass., 3 aprile 2002, n. 4726).
Ne consegue quindi che “chi voglia far valere un proprio credito verso l’acquirente dell’azienda ceduta ha l’onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche detta iscrizione” (cfr. ancora Trib Milano, ord. 10 aprile 2004).


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