Istanza di fallimento, contestazione della fallibilità e domanda di concordato preventivo
Pubblicato il 21/07/17 04:25 [Doc.3471]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Asti, 27 aprile 2017 â est. dott.ssa Monica Mastrandrea
Studio legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati
Fallimento â Dichiarazione â Procedimento â Concordato preventivo â Domanda in via subordinata â InammissibilitÃ
In pendenza di istanza di fallimento al debitore non è consentito, una volta contestata la propria fallibilità , domandare di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo.
Fallimento â Dichiarazione â Procedimento â Abuso del processo â Fattispecie
Configura unâipotesi di abuso del processo la circostanza per cui il debitore, a seguito della chiusura dellâistruttoria prefallimentare, depositi ricorso per concordato preventivo in bianco, specificando di non svolgere attività commerciale e di non essere pertanto soggetto fallibile.
Fallimento â Dichiarazione â Procedimento â Abuso del processo â Nozione
Atteso che la facoltà di disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare non compete al debitore, questi commette abuso del processo quando, violando i canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, impiega gli strumenti processuali per realizzare finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali lâordinamento li ha predisposti.
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