Definizione agevolata liti fiscali: domande fino al 2 ottobre 2017
Pubblicato il 24/07/17 08:51 [Doc.3491]
di Redazione IL CASO.it
I contribuenti interessati devono presentare una specifica istanza, utilizzando lâapposito modello, che va trasmesso allâAgenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica
LâAgenzia delle Entrate adotta le prime disposizioni di attuazione del nuovo istituto della definizione agevolata delle liti tributarie in cui la stessa è parte.
Con il provvedimento 21 luglio 2017, infatti, viene approvato il modello per la presentazione della domanda e vengono definiti nel dettaglio modalità e termini di trasmissione e di versamento degli importi dovuti.
La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: articolo 11, Dl 50/2017
Tra le novità più rilevanti introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici vi è la definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11, Dl 50/2017).
In particolare, le nuove disposizioni prevedono che:
le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte lâAgenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto lâatto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi richiesti dallâatto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dellâatto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora
se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione
in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.
Le controversie definibili sono quelle il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Si ricordi che chi ha manifestato, entro il 21 aprile 2017, la volontà di avvalersi della "rottamazione" dei ruoli, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo congiuntamente alla rottamazione stessa.
La definizione delle modalità di attuazione del nuovo istituto è demandata a uno o più provvedimenti del direttore dellâAgenzia delle entrate (articolo 11, comma 12).
Provvedimento 21 luglio 2017: il contenuto
Lâodierno provvedimento, quindi, detta le prime disposizioni di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte lâAgenzia.
Con esso lâamministrazione:
approva il modello da utilizzare per proporre istanza di definizione agevolata
stabilisce le modalità e i termini di presentazione
fissa le modalità e i termini di versamento degli importi dovuti.
Il modello di domanda
Il nuovo modello, approvato insieme alle istruzioni per la sua corretta compilazione, deve essere utilizzato da chi ha proposto lâatto introduttivo del giudizio (o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione) e intende definire in maniera agevolata la controversia tributaria.
Il modello, reperibile sul sito internet dellâAgenzia delle Entrate, è composto, oltre che dal frontespizio, da una serie di sezioni in cui vanno indicati i dati necessari a identificare:
il soggetto che ha proposto lâatto introduttivo del giudizio di primo grado
il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda
la controversia tributaria oggetto di definizione
lâatto impugnato
lâimporto dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.
Viene precisato che il modello può essere reperito anche su siti internet diversi da quello dellâAgenzia, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato dallâamministrazione e rechi lâindirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento in esame.
Modalità e termini di presentazione
Câè tempo fino al 2 ottobre 2017 per presentare lâistanza di definizione agevolata (in realtà , il termine previsto dalla norma è il 30 settembre che, però, questâanno cade di sabato e, quindi, è rinviato secondo legge al primo giorno lavorativo successivo).
Più precisamente, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda di definizione (lâistanza è esente dallâimposta di bollo).
Il modello può essere trasmesso esclusivamente in via telematica (attraverso un apposito servizio web che sarà reso disponibile sul sito dellâAgenzia):
direttamente dai contribuenti interessati (è necessario, però, essere abilitati ai servizi telematici dellâAgenzia)
per il tramite di un soggetto incaricato (ad esempio, commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro), che consegna copia dellâistanza trasmessa
recandosi presso un qualunque ufficio territoriale dellâAgenzia, che attesta la presentazione diretta della domanda, consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Non è possibile presentare il modello con modalità diverse da quelle indicate, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.
La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente fino alla definitiva estinzione della controversia, insieme ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata, nonché alla documentazione relativa allâeventuale definizione agevolata dei ruoli.
Sono considerate comunque tempestive le domande trasmesse entro il 2 ottobre 2017, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dellâAgenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Modalità e termini di versamento
Il pagamento di quanto dovuto (da versare con F24, con possibilità di avvalersi della compensazione) può avvenire in unâunica soluzione oppure in un numero massimo di tre rate (non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano 2mila euro (limite che si riferisce allâimporto netto dovuto, inteso quale somma che risulta dallâimporto lordo dovuto ridotto degli eventuali importi dovuti per la rottamazione dei ruoli e degli eventuali importi versati in pendenza di giudizio).
Nel caso di pagamento in unâunica soluzione, il termine entro cui eseguire il versamento è il 2 ottobre 2017.
Qualora si scelga di versare il dovuto in due rate, la prima rata (40%) deve essere versata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (60%) entro il 30 novembre 2017.
Se, invece, si sceglie di versare in tre rate, la prima (40%) va pagata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (40%) entro il 30 novembre 2017, la terza e ultima (20%) entro il 2 luglio 2018.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
I codici tributi da esporre sullâF24 saranno istituti da una risoluzione dellâAgenzia.
La definizione si perfeziona per effetto del pagamento integrale dellâimporto netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità sopra descritte. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Enti territoriali
Il provvedimento, infine, ricorda che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, le modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui lo stesso è parte. A tal proposito, gli enti in questione stabiliscono autonomamente tali modalità , eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito dal provvedimento in esame.
Gennaro Napolitano
pubblicato Venerdì 21 Luglio 2017
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