Inammissibile l'intervento del socio nel giudizio instaurato dal curatore
Pubblicato il 25/07/17 08:44 [Doc.3500]
di Redazione IL CASO.it
A maggior ragione, se la sua intenzione è ampliare il thema decidendum, proponendo autonomi motivi di ricorso avverso l'avviso di rettifica dei propri redditi di partecipazione
Con sentenza n. 1638/04/2017 del 27 giugno scorso, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di intervento proposto dal socio legale rappresentante di una società fallita "nel giudizio instaurato dal curatore ⦠[avverso l'avviso di accertamento notificato alla srl] sia perchè la contribuente, legale rappresentante della fallita, è priva della capacità di stare in giudizio, sia perché ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado nel giudizio instaurato avverso l'avviso di rettifica dei propri redditi di partecipazione".
In effetti, come osservato dai giudici, la socia di Srl fallita è priva della capacità di rappresentare la società , la quale - a seguito della dichiarazione di fallimento - può stare in giudizio, ex articolo 43 della legge fallimentare, solo in persona del curatore.
Ciò preclude al socio di impugnare l'accertamento notificato alla società , trovandosi in condizioni di "difetto di capacità , per averla persa ⦠a beneficio della curatela del fallimento ai sensi dell'art. 43, comma 1, R.D. n. 267 del 1942, e per non avere allegato di agire nell'inerzia del curatore â¦" (Cassazione, 13 marzo 2012, relativa a ricorso proposto da Srl fallita).
à solo il curatore, dunque, il soggetto legittimato a contestare l'accertamento emesso nei riguardi della società fallita e a stare in giudizio nella relativa controversia.
Alla incapacità rilevata dalla Ctr, occorre aggiungere un'ulteriore riflessione con riguardo all'intervento ex articolo 14, comma 3, Dlgs 546/1992.
Tale norma stabilisce che "possono intervenire volontariamente o esser chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso".
Innanzitutto, nel caso sottoposto alla Commissione regionale Toscana, è pacifico che la socia (legale rappresentante della società fallita) non era destinataria dell'accertamento né parte del rapporto tributario oggetto del successivo giudizio, che coinvolgeva soltanto la curatela (destinataria dell'accertamento) e l'amministrazione finanziaria.
A riguardo, è necessario ricordare che l'articolo 105 cpc ammette tre diverse forme di intervento volontario in causa:
quello principale (ad excludendum), con il quale l'interveniente fa valere nel giudizio pendente una pretesa autonoma, relativa all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, incompatibile con quella di tutte le originarie parti del giudizio
quello litisconsortile o "adesivo autonomo", mediante il quale un soggetto fa valere un proprio diritto - connesso per oggetto e/o per titolo a quello dedotto in giudizio - nei confronti di una soltanto delle parti originarie. L'interventore non introduce nel processo una domanda propria destinata ad ampliare il thema decidendum tra le parti originarie, ma si limita a interloquire nella lite tra altri pendente, che è e rimane l'unica dibattuta nel processo. In tale ipotesi dunque, l'interveniente si limita a sostenere la posizione di una delle parti già in giudizio, per la tutela di un proprio interesse tendendo a provocare un giudicato destinato a produrre benefici anche nei suoi riguardi
infine, quello "adesivo dipendente", che si verifica quando il terzo non fa valere un proprio diritto nei confronti di alcuno, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti in giudizio perché titolare di un rapporto strutturalmente dipendente da quello oggetto del giudizio. Tale ultimo tipo di intervento è dunque caratterizzato dal fatto che l'interveniente non rivendica un proprio diritto - come negli altri due tipi di intervento - ma assume una posizione subordinata alla parte della quale auspica e cerca di propiziare la vittoria.
Ebbene, nel caso sottoposto alla Ctr, doveva innanzitutto escludersi l'esperibilità dell'intervento principale, non avendo la socia tentato di far valere un diritto incompatibile con le parti del giudizio.
Parimenti inammissibile l'intervento litisconsortile, o adesivo autonomo, non sussistendo alcun litisconsorzio tra soci e società di capitali (anche laddove si tratti di società a socio unico, cfr Cassazione 441/2013).
Infine, con riferimento al terzo tipo di intervento, è stato chiarito dalle sezioni unite che "nel processo tributario, non è ammissibile l'intervento adesivo dipendente, il quale è incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio" (Cassazione 675/2010).
L'unica apertura successivamente offerta dalla giurisprudenza concerne l'intervento dei condebitori solidali, fattispecie non assimilabile a quella sottoposta alla Ctr, trattandosi di coloro che "potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere in luogo di altri, ipotesi nelle quali il condebitore non è soggetto passivo di imposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina civile o fiscale, solidalmente responsabile per l'adempimento dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, come nel caso dei soci di una società di persone - illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie, comprese quelle tributarie -, nel caso dei rappresentanti legali del soggetto passivo di imposta - talora ritenuti solidalmente responsabili con quest'ultimo - oppure nel caso (ricorrente nella specie) del cessionario di azienda o di un ramo di essa - responsabile in solido ex D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14â¦" (Cassazione 255/2012).
Nel caso analizzato dai giudici fiorentini, dunque, l'intervento proposto dalla socia legale rappresentante doveva essere dichiarato inammissibile, non rivestendo la predetta né la qualifica di litisconsorte (in quanto socia di Srl), né quella di condebitore solidale (essendo titolare di un'autonoma obbligazione d'imposta afferente l'occulta distribuzione di utili).
Ma anche ad ammettere - per assurdo - che la socia fosse stata legittimata a spiegare l'intervento nel giudizio, comunque le eccezioni dalla stessa sollevate non avrebbero potuto ampliare l'oggetto del contendere prospettato dalla curatela fallimentare.
In altri termini, detto intervento le avrebbe consentito tutt'al più di chiedere l'accoglimento della domanda già proposta dal curatore, senza però ampliare in alcun modo il thema decidendum, proponendo autonomi motivi di ricorso.
Infatti, l'interveniente può "aderire all'impugnazione proposta dalla parte medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile" (Cassazione 12476/2017).
Ciò in quanto "i poteri processuali del terzo sono limitati dall'ambito delle domande e delle eccezioni già svolte dall'adiuvato, con la conseguenza che a tale interventore è preclusa la proposizione di una domanda nuova â¦" (Cassazione 23969/2013).
Chiara Braccini
pubblicato Lunedì 24 Luglio 2017
© Riproduzione Riservata