Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato al pagamento dei contributi maturati nei cinque anni antecedenti
Pubblicato il 25/07/17 09:02 [Doc.3502]
di Redazione IL CASO.it


PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa del deputato ZAN

Modifiche alla legge 11 dicembre 2012 n. 220 in materia di condominio negli edifici.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
Il comma quattro dell’art. 18 della legge 11 dicembre 2012 n° 220 è sostituito dal seguente: “Chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi già maturati fino al quinquennio antecedente al trasferimento. L'amministratore deve fornire anche al condòmino acquirente, che ne faccia richiesta, quanto previsto dall’articolo 10 punto 9 della legge 11 dicembre 2012 n° 220. Tale attestazione va allegata al contratto che determina il trasferimento del diritto di proprietà su unità immobiliari”.

Art. 2
Il comma quinto dell’articolo 21 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 è abrogato.

Art. 3
Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo il decimoquinto giorno dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.


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