Validità dei contratti denominati Polizza di Assicurazione sulla Vita Index Linked
Pubblicato il 12/04/15 17:32 [Doc.353]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Taranto, sentenza n. 2558 del 8 agosto 2014.
Validità dei contratti denominati Polizza di Assicurazione sulla Vita Index Linked.

Natura finanziaria dei due prodotti.
Allo scopo si dava rilevanza alla causa in concreto quale desumibile anche dal comportamento successivo della società che sottoscriveva il prodotto finanziario ( arg. ex art. 1362, II co,., c.c.: “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

"...Che le due polizze non integrassero un semplice contratto assicurativo, così come invece appariva dal testo della polizza sottoscritto, si desume in maniera tranciante dal comportamento successivo tenuto dalla società che le sottoscriveva: sebbene dovesse essere garantita la restituzione del capitale investito, l’attore perdeva prima una quota, poi una maggiore ed infine tutto il capitale.

E si badi che la puntuale ed eloquente descrizione della vicenda negoziale nell’atto di citazione, che poi è stato il destino di molti sottoscrittori di questi titoli, non veniva contestata nella loro ricorrenza storica da parte delle convenute.

Di conseguenza se al momento genetico del rapporto vi potevano essere dei concreti dubbi sul se si fosse configurato un contratto assicurativo o finanziario, certo è che in sede di esecuzione si rivelava la reale natura dell’operazione nella quale andava ad imbarcarsi la parte debole del rapporto, ossia il suo carattere speculativo.

Anzi a dispetto della denominazione presente sia sulle schede contrattuali ( Polizza di Assicurazione sulla Vita Index Linked) sia sul prospetto informativo ( Contratto di Assicurazione sulla Vita), i contratti in realtà andavano ben oltre, nel senso che contenevano una finalità speculativa ben marcata, perché ad alto rischio.

Dunque deve ritenersi che le due polizze fossero già assoggettate alla prescrizione della forma scritta ad substantiam ex art. 23 del TUF...".


la nullità ex art. 23 d.lgs. n. – 58 del 1998 – art. 30 reg. Consob n. 11522: l’insufficienza della dichiarazione confessoria circa l’avvenuta cognizione del testo contrattuale, contenuto in altro documento non firmato, ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam

"...Nel caso di specie i contratti erano rappresentati da schede denominate Polizza di Assicurazione sulla Vita in cui difettava il contenuto del regolamento contrattuale; di esso si faceva parola in un paragrafo contenente la dichiarazione del seguente tenore: “Il contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo, di aver preso conoscenza delle condizioni di assicurazioni riportate e di conoscere il relativo contenuto, accettandole in ogni loro parte”.

Ora deve considerarsi che il legislatore ricorre per il tipo di operazioni finanziarie in discorso ad una serie di prescrizioni formali, solo osservando le quali presume che sia protetta la parte debole del rapporto dal rischio di perdere il capitale investito; tanto anche nella consapevolezza che la presenza di un intermediatore qualificato, quale la banca, potrebbe indurre il contraente, magari già suo cliente come nel caso in esame, a non soppesare bene la bontà della scelta di investimento proposta.

In particolare l’art. 28 del regolamento Consob n. 11522 impone l’obbligo della preventiva informazione del tipo di operazione proposta e sul suo contenuto, sotto il profilo soprattutto dei rischi dell’investimento, prescrivendo la consegna di un prospetto informativo.

Informazione che necessariamente deve precedere la stipula del contratto - quadro, pena lo svilimento della efficacia della norma di protezione in parola.

A parte ed in un successivo lasso temporale deve intervenire il contratto completo del suo contenuto e che richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 23 del T.U.F. e art. 30 del Regolamento Consob citato.

Solo ricorrendo questa rigorosa sequenza formale può dirsi che siano state rispettate le prescrizioni imposte dalla normativa di protezione sopra citata.

Nel caso in esame invece si consumava l’inosservanza della predetta sequenza formale, se si considera che il contratto - quadro rinviava per la individuazione del regolamento negoziale ad una fonte diversa, ossia al prospetto informativo, fin troppo articolato e per di più non sottoscritto dal cliente.

La dichiarazione del cliente di aver ricevuto il fascicolo informativo e preso cognizione del suo contenuto avrebbe potuto allora atteggiarsi al più come equipollente dell’obbligo dell’osservanza della necessaria informazione preventiva ex art. 28 del Regolamento Consob; ma non può soddisfare l’esigenza che il testo contrattuale completo del suo contenuto fosse contenuto nello stesso documento che poi il cliente sottoscriveva come contratto: forma scritta ad substantiam.


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