Concorso di responsabilità per i danni da infiltrazioni di acqua subiti dal proprietario dell'unità immobiliare situata all'ultimo piano
Pubblicato il 12/04/15 17:45 [Doc.354]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Taranto, sentenza n. 1098 del 04 aprile 2014. Affronta la problematica del concorso di responsabilità per i danni da infiltrazioni di acqua subiti dal proprietario dell'unità immobiliare situata all'ultimo piano: appaltatore - condominio - direttore dei lavori - condomino titolare dell'uso esclusivo della terrazza che funge da copertura ex art. 1126 c.c.
Un primo passo della motivazione in diritto:
"la responsabilità del condomino dellâultimo piano e del condominio ex art. 2051 c.c. 1126 c.c.: lâesistenza dellâuso esclusivo della terrazza a copertura del primo non fa venir meno lâobbligo di custodia â lâesclusione di una forma di esclusiva responsabilità del primo per la collocazione di una piscina
In considerazione della natura di parte dei vizi riscontrati sulla pavimentazione allâultimo piano, che evocavano cioè usura o incuria, e quindi un evidente difetto di diligenza nella custodia della cosa, non può farsi a meno di confermare quanto statuito dal giudice del cautelare e del successivo reclamo, laddove rimarcavano la responsabilità sia del proprietario dellâultimo piano, al quale spetta lâuso esclusivo della terrazza che funge anche da copertura dellâedificio, sia del condominio.
Né la responsabilità di questâultimo può essere esclusa per il fatto che la terrazza fosse in uso esclusivo del condomino proprietario dellâattico: proprio perché svolge anche una funzione di copertura dellâedificio il condominio conserva la custodia per prevenire il verificarsi di rischi di infiltrazioni nei piani sottostanti.
Rischio che peraltro è notorio che non venga meno anche quando si realizzano importanti lavori di rifacimento della pavimentazione - allo scopo peraltro di garantire la tenuta della coibentazione e per evitare precedenti fenomeni di infiltrazione - come nel caso in esame avveniva nel 1999 con lâappalto affidato allâimpresa convenuta: non doveva di certo il condominio lasciare passare 5 anni senza preoccuparsi di verificare le condizioni della tenuta dei giunti della pavimentazione o delle sue componenti, che per lâesposizione continua agli agenti atmosferici è notoriamente soggetta a progressivo deterioramento, per quanto curata possa essere stata lâopera di coibentazione svolta da parte dellâimpresa incaricata.
Emerge anche la responsabilità per omessa custodia del titolare dellâuso esclusivo( arg, anche ex art. 1126 c.c.).
Quanto poi alla misura della responsabilità ben può trovare applicazione il criterio fissato dallâart. 1126 c.p.c., trattandosi di responsabilità omogenee perché derivanti entrambe dallâart. 2051 c.c.: la prima norma evidentemente tiene conto della preponderante funzione di copertura che la terrazza svolge, pur se in uso esclusivo al proprietario dellâattico...".
Ancora in motivazione si afferma:
la qualificazione della domanda proposta dagli attori è a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. - il concorso di fatti diversi in ordine alla causazione dellâevento lesivo ex art. 2055 c.c.
A ben vedere gli attori proponevano domanda risarcitoria, oltre nei confronti del condominio e del titolare dellâuso esclusivo della terrazza a livello, anche nei confronti dellâappaltatore.
Ma come qualificare questâultima domanda, posto che si dibatteva se dovesse essere ricondotta nellâambito dellâart. 1667 c.c. o 1669 c.c.?
Non la prima in quanto non si tratta di verificare se sia da mantenere in vita un contratto o darsi la riduzione del prezzo o la sua restituzione.
Senza contare che per essere stata pacificamente accettata lâopera e pagata, ex art. 1667 c.c. non sarebbe stato più possibile farla valere, beninteso con riferimento ai vizi conoscibili.
Si tratta della responsabilità ex art. 1669 c.c., ritenuta comunemente di natura extracontrattuale, la quale se in linea generale si applica con riferimento alle costruzioni, può trovare applicazione estensiva anche quando si realizzino opere destinate ad avere, come per le prime, una lunga durata: ad esempio si pensi al caso del rifacimento dellâintonaco, che nei dieci anni successivi si sfaldi( S.C.), ovvero, come nel caso in esame, quando viene rifatta la pavimentazione di una terrazza a livello per evitare problemi già affiorati di infiltrazioni di acqua agli appartamenti sottostanti: ed è quanto aveva ad oggetto il contratto di appalto del 1997 dedotto in giudizio, per il quale fu allora sborsata dal condominio la somma di 170.000.000 d vecchie lire( altro quindi che opera di manutenzione ordinaria).
Non può poi essere qualificarsi lâazione proposta dagli attori ex art. 2043 c.c., dal momento che non può dirsi che siano soggetti distinti dal condominio quando stipulava lâappalto con lâimpresa del convenuto; condominio che infatti non ha una distinta soggettività rispetto ai singoli condomini.
In altri termini gli attori quali proprietari danneggiati da supposta colpa dellâappaltatore si identificano pur sempre giuridicamente con il condominio committente e quindi trova applicazione lâart. 1669 c.c., il quale infatti, pur se evoca come si è detto una forma di responsabilità extracontrattuale, presuppone espressamente come legittimati attivi i committenti ed i loro aventi causa.
Consegue da quanto detto che la chiamata in causa del direttore dei lavori da parte del condominio convenuto, pur se fondato su di un contratto, come peraltro avveniva per lâappaltatore, si inserisce in astratto nella serie causale delle condotte che producevano il danno lamentato dagli attori( e si veda lâart. 41 c.p. sulla causalità , e la cui disciplina è da considerare un principio generale ).
Insomma trova applicazione per tutti i soggetti responsabili la regola della solidarietà ex art. 2055 c.c. e quindi si giustifica lâestensione automatica della domanda dellâattore anche nei confronti del direttore dei lavori, chiamato in causa dal condominio convenuto, ed esclusa invece dal giudice del reclamo ed avversata dalle controparti).
Peraltro tale istituto tradizionalmente si applica anche quando siano diversi i titoli di responsabilità : contrattuale od extracontrattuale....".
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