Filiazione e necessità del riconoscimento del genitore
Pubblicato il 01/08/17 08:48 [Doc.3545]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini
FAMIGLIA - FILIAZIONE â STATUS DI FIGLIO â DIRITTI DEL MINORE â PRESUPPOSTI - NECESSITAâ RICONOSCIMENTO DEL GENITORE â ESCLUSIONE
La riforma della filiazione (legge 219/2012; d.lgs. 154/2013) ha abrogato la precedente distinzione tra figli legittimi e figli naturali riconoscendo (art. 315 c.c.) lâunicità dello status del figlio nato nellâambito o al di fuori di un matrimonio, confermando espressamente (art. 315 â bis c.c.) il diritto del minore ad essere mantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori sin dalla nascita indipendentemente dal riconoscimento da parte del genitore. Tale riconoscimento non è elemento costitutivo o condizione di efficacia dello status di figlio che sorge con la nascita ma condiziona esclusivamente il concreto esercizio, e riconoscimento esterno, della responsabilità genitoriale (art. 361, comma 4 c.c.) di cui sono titolari i genitori, in ragione degli evidenti profili di pubblicità legati alla registrazione negli archivi dellâUfficio dello Stato Civile dellâatto di riconoscimento.
FAMIGLIA â FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO â RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELLâALTRO GENITORE â MODALITAâ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO
La manifestazione della volontà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, irrevocabile ai sensi dellâart. 256 c.c., avviene secondo le forme previste dallâart. 254 c.c. o, in difetto del consenso dellâaltro genitore che lo abbia già effettuato, con la notifica del ricorso ai sensi dellâart. 250, comma 4 c.c. che instaura un procedimento regolato dal rito camerale che si conclude con una sentenza con cui, ove lâopposizione sia ritenuta infondata, il tribunale ordinario detterà contestualmente i provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi degli artt. 315 â bis e 262 c.c. dando atto del perfezionamento dellâefficacia della volontà di riconoscere il figlio palesata con la proposizione del ricorso e non revocabile ed ordinando allâUfficiale di Stato Civile lâannotazione nellâatto di nascita del minore ai sensi dellâart. 49, comma 1 lett k) del DPR 396/2000.
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