Filiazione e necessità del riconoscimento del genitore
Pubblicato il 01/08/17 08:48 [Doc.3545]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini

FAMIGLIA - FILIAZIONE – STATUS DI FIGLIO – DIRITTI DEL MINORE – PRESUPPOSTI - NECESSITA’ RICONOSCIMENTO DEL GENITORE – ESCLUSIONE

La riforma della filiazione (legge 219/2012; d.lgs. 154/2013) ha abrogato la precedente distinzione tra figli legittimi e figli naturali riconoscendo (art. 315 c.c.) l’unicità dello status del figlio nato nell’ambito o al di fuori di un matrimonio, confermando espressamente (art. 315 – bis c.c.) il diritto del minore ad essere mantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori sin dalla nascita indipendentemente dal riconoscimento da parte del genitore. Tale riconoscimento non è elemento costitutivo o condizione di efficacia dello status di figlio che sorge con la nascita ma condiziona esclusivamente il concreto esercizio, e riconoscimento esterno, della responsabilità genitoriale (art. 361, comma 4 c.c.) di cui sono titolari i genitori, in ragione degli evidenti profili di pubblicità legati alla registrazione negli archivi dell’Ufficio dello Stato Civile dell’atto di riconoscimento.


FAMIGLIA – FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO – RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL’ALTRO GENITORE – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO

La manifestazione della volontà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, irrevocabile ai sensi dell’art. 256 c.c., avviene secondo le forme previste dall’art. 254 c.c. o, in difetto del consenso dell’altro genitore che lo abbia già effettuato, con la notifica del ricorso ai sensi dell’art. 250, comma 4 c.c. che instaura un procedimento regolato dal rito camerale che si conclude con una sentenza con cui, ove l’opposizione sia ritenuta infondata, il tribunale ordinario detterà contestualmente i provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi degli artt. 315 – bis e 262 c.c. dando atto del perfezionamento dell’efficacia della volontà di riconoscere il figlio palesata con la proposizione del ricorso e non revocabile ed ordinando all’Ufficiale di Stato Civile l’annotazione nell’atto di nascita del minore ai sensi dell’art. 49, comma 1 lett k) del DPR 396/2000.


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