Revocatoria di pagamenti effettuati dopo la cessazione dellâattivitÃ
Pubblicato il 03/08/17 03:22 [Doc.3549]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Francesco Dimundo
Fallimento â Revocatoria fallimentare â Esenzioni â Pagamenti effettuati nellâesercizio dellâattività dâimpresa â Interpretazione â Pagamenti effettuati dopo la cessazione dellâattività dâimpresa o la sua messa in liquidazione â Esclusione
La finalità sottesa alla previsione normativa di cui allâart. 67, 2° co., lett. a) l. fall. (che stabilisce la non revocabilità dei pagamenti di beni o servizi effettuati ânellâesercizio dellâattività di impresaâ) è quella di ridimensionare la portata economica di talune applicazioni dellâazione revocatoria e di evitare in un certo senso lâisolamento dellâimpresa che, pur non ancora in palese stato di decozione, si trovi in difficoltà economica. Ne consegue che devono essere esclusi dallâesenzione di cui alla citata norma tutti i pagamenti che, se pur riferibili a pregresse forniture di beni o servizi utili allâesercizio dellâimpresa, sono stati però effettuati solo successivamente alla cessazione dellâattività di impresa ovvero alla sua messa in liquidazione, pena la compromissione della par condicio creditorum.
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