Compenso per le prestazioni professionali
Pubblicato il 08/08/17 04:17 [Doc.3575]
di Redazione IL CASO.it


Legge "Concorrenza"

Modifiche al decreto legge n. 1 del 2012
Decreto legge 24.1.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge n. 24 del 2012. Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, conv. dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Art. 9, comma 4. Disposizioni sulle professioni regolamentate
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.


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