Execution only e obblighi informativi
Pubblicato il 10/08/17 04:17 [Doc.3588]
di Redazione IL CASO.it


Intermediazione finanziaria - Mera esecuzione di ordine ricevuto dal cliente da parte dell’intermediario professionale - Obbligo informativo - Sussistenza.

In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di “servizi di investimento”, di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998, cioè mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del citato d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabili "ratione temporis", senza che possa ricorrere, nella specie, l'ipotesi della cd. "execution only", di cui al reg. Consob n. 16190 del 2007, che richiede pur sempre, all’art. 43, che il cliente o potenziale cliente sia stato chiaramente e documentalmente «informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni».


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