Lo strumento della ricusazione non può essere utilizzato in modo strumentale
Pubblicato il 11/08/17 04:07 [Doc.3590]
di Redazione IL CASO.it


Massima a cura del Dott. Giuseppe Buffone

Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 326 luglio 2017 n. 18395 (Pres. Amoroso, rel. De Chiara)
AZIONE PROMOSSA DALLA PARTE CONTRO IL MAGISTRATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 117 DEL 1988 – MOTIVO DI ASTENSIONE – ESCLUSIONE

La "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi dell’art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato; l’inimicizia prevista dall’art. 51 n. 3 deve riguardare "rapporti estranei al processo" e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione.


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