Definizione agevolata liti fiscali: online il servizio per la domanda
Pubblicato il 11/08/17 04:01 [Doc.3593]
di Redazione IL CASO.it


Da oggi è disponibile l’applicazione che consente di compilare e trasmettere l’istanza, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. C’è tempo fino al 2 ottobre

Grazie all’opportunità concessa dall’articolo 11, Dl 50/2017, coloro che entro il 24 aprile 2017 hanno instaurato una controversia tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, notificando il relativo ricorso, hanno la possibilità di definirla in via agevolata, purché alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (vedi “Definizione agevolata liti fiscali: l'Agenzia mette in chiaro le regole”).

Per accedere alla definizione agevolata, è necessario presentare, entro il 2 ottobre 2017, all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante trasmissione telematica, un’apposita domanda (esente dall’imposta di bollo), da redigere compilando il modello approvato con il provvedimento del 21 luglio 2017 (vedi “Definizione agevolata liti fiscali: domande fino al 2 ottobre 2017”). È necessaria una distinta istanza per ciascun atto impugnato. In realtà, il termine previsto dalla norma è il 30 settembre che, però, quest’anno cade di sabato e, quindi, è rinviato, secondo legge, al primo giorno lavorativo successivo.
Entro la stessa data, i contribuenti interessati devono versare con F24 l’importo dovuto o la prima rata, in caso di rateazione, ammessa per importi superiori a 2mila euro (vedi “Definizione delle liti fiscali: i codici per versare il dovuto”).

L’interessato può effettuare la trasmissione direttamente oppure incaricando un intermediario o recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate.

Il servizio web, mediante il quale è possibile compilare e trasmettere gratuitamente la domanda di definizione, è disponibile da oggi.
L’applicazione, denominata “DCT”, è fruibile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per l’invio è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)”, che permette di accedere direttamente alle relative funzionalità online, dando la possibilità di compilare e trasmettere la domanda.

Il primo pannello che si presenta, dopo aver cliccato su “Invio domanda”, è suddiviso in tre sezioni, i cui campi obbligatori da digitare sono il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del richiedente e l’eventuale impegno dell’intermediario alla presentazione telematica.
Il secondo pannello si presenta qualora vi sia un soggetto che trasmette la domanda per conto di altri.
Nel terzo e ultimo pannello, invece, è necessario indicare l’organo giurisdizionale e la relativa sede, il tipo e il numero dell’atto impugnato, il periodo d’imposta o l’anno di registrazione, la data di notifica del ricorso in primo grado, l’importo lordo dovuto, gli eventuali importi relativi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (articolo 6, Dl 193/2016) e al versato in pendenza di giudizio, l’importo netto dovuto e il numero delle rate.

Pur non essendo obbligatorio, è comunque opportuno indicare nei rispettivi campi anche il numero di registro generale, l’importo versato per la definizione e la data di versamento.

È bene fare attenzione nel momento in cui si compila la domanda poiché i dati inseriti saranno memorizzati solo se l’operazione sarà confermata; se ciò non avviene, e si esce dall’applicazione, sarà necessario digitare nuovamente tutti i dati.

I contribuenti interessati alla definizione e abilitati ai servizi Fisconline e Entratel, una volta autenticatisi, trovano nei messaggi personalizzati un avviso sull’opportunità di definire la controversia. Tale informazione, seppur sufficientemente attendibile, va comunque verificata, non essendo possibile individuare con certezza in modo automatizzato la “definibilità” della controversia.

Tutte le informazioni per la definizione sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso “Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Definizione agevolata liti pendenti”.

Luciano Di Marco
pubblicato Mercoledì 9 Agosto 2017


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