Locazione immobili strumentali: è legittima la doppia tassazione?
Pubblicato il 11/08/17 07:46 [Doc.3596]
di Redazione IL CASO.it
In base a quanto previsto dalla normativa interna convivono Iva e imposta di registro. I dubbi di una parte della giurisprudenza e lâatteso intervento della Corte di giustizia europea
Sullâapplicazione dellâimposta di registro dellâ1% ai contratti di locazione di beni immobili strumentali soggetti a Iva, è sorto un contrasto interpretativo tra le sezioni della Ctr Lombardia: una parte dei giudici, infatti, ritiene che la doppia imposizione Iva-registro sia in contrasto con il diritto europeo. Sulla questione è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di giustizia.
Il contrasto giurisprudenziale
Con due recenti pronunce la Ctr Lombardia si è espressa in merito alla problematica concernente lâimposta di registro applicata nella misura dellâ1% alla registrazione dei contratti di locazione di immobili strumentali, e relative pertinenze, soggetti a Iva (articolo 5, lettera a-bis, Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986).
Le controversie, in particolare, concernono sia lâimpugnazione degli avvisi di liquidazione emessi a seguito del mancato versamento dellâimposta in sede di registrazione dei contratti sia lâimpugnazione di dinieghi sulle istanze di rimborso presentate dai contribuenti nei casi di imposta di registro assolta.
In entrambe le fattispecie, i ricorrenti eccepiscono una violazione dellâarticolo 401, Direttiva 2006/112/Ce, che vieta agli Stati membri di istituire o mantenere imposte, diritti o tasse che abbiano il carattere di imposta sul volume di affari.
Sulla questione si registra un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito, a volte anche in seno alla medesima Commissione tributaria. Ã il caso della Commissione Tributaria della Lombardia.
Infatti, secondo i giudici della sezione 33 della Ctr di Milano (sentenza 2001/2017) appare evidente che lâimposta di registro dellâ1% abbia natura di imposta sul volume dâaffari, ove si consideri, tra lâaltro, che âla stessa condivide con lâIva, oltre alla proporzionalità anche la stessa base imponibile data dall'ammontare dei canoni di locazione, differenziandosi dallâIva solamente per il fatto che manca del carattere della neutralità tipico di quest'ultima, non essendo presente un meccanismo similare a quello della detrazione. Tale ultima differenza rafforza la qualificabilità dell'imposta di registro in esame quale imposta sul volume d'affari, come tale in contrasto con l'articolo 401 della Direttiva Iva, in quanto il contribuente, per la medesima operazione, sulla medesima base imponibile, si troverebbe, in tal modo, a scontare una doppia tassazione per via di una sostanziale deroga introdotta dal legislatore rispetto al principio di alternatività Iva-registro previsto dall'articolo 40, Dpr 131/1986â.
A conferma di tale interpretazione, i medesimi giudici richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali di merito; in particolare, le pronunce della Ctr di Milano, nelle quali si afferma che âla proporzionalità dell'imposta di registro, nella misura dell'uno per cento, sul canone di locazione di beni strumentali soggetto a Iva, è in contrasto con la richiamata direttiva Cee 2006/112/Ce, in quanto ha natura di imposta sul giro di affariâ (Ctr Milano, sentenze nn. 857/2015; 4648/2015 e 3663/2014).
Di segno opposto, invece, è la sentenza n. 2387/15/2017 della stessa Ctr Lombardia. In questo caso, i giudici di seconde cure hanno annullato la sentenza di primo grado affermando che âla tesi del primo giudice, secondo cui la fonte normativa posta dallâAgenzia a fondamento della pretesa sarebbe in contrasto con la Direttiva Comunitaria 112/2006, non è condivisibile stabilito che i canoni di locazione dei cespiti strumentali percepiti dalle immobiliari sono soggetti a imposta di registro proporzionale anche se sono già stati assoggettati a Ivaâ .
Il rinvio alla Corte di giustizia
La posizione non univoca della giurisprudenza di merito, lâassenza di decisioni di legittimità sullâargomento e, inoltre, il dubbio che tale imposta, essendo calcolata sulla medesima base imponibile dellâIva, comporti, di fatto, una duplicazione di questâultima, hanno indotto la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano a sottoporre la questione alla Corte di Giustizia (Causa C-549/16).
Con ordinanza del 25 ottobre 2016, n. 50, infatti, la Commissione ha posto al giudice europeo una questione pregiudiziale con riguardo a âse lâarticolo 401 della direttiva 2006/112/Ce (â¦), debba essere interpretato nel senso che lâimposta sul valore aggiunto e lâimposta di registro (a carico dei contratti di locazione di beni strumentali (â¦) possono essere riscosse in modo cumulativo ovvero che siffatto ultimo tributo abbia il carattere di unâimposta sul volume di affariâ.
La normativa di rifermento
Lâarticolo 40, comma 1, Dpr 131/1986 dispone che âper gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti allâimposta sul valore aggiunto, lâimposta si applica in misura fissaâ. A tal fine, âsi considerano soggette allâimposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dellâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle di cui al sesto comma dellâarticolo 21 dello stesso decreto, a eccezione delle operazioni esenti ai sensi dellâarticolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), e 27-quinquies, dello stesso decreto (â¦).â.
Con il decreto legge âVisco-Bersaniâ (Dl 223/2006) il legislatore ha modificato il predetto articolo 40, prevedendo sostanzialmente che le locazioni di beni immobili strumentali devono essere registrate in termine fisso e assoggettate al pagamento dellâimposta di registro nella misura proporzionale dellâ1%, indipendentemente dal regime di imponibilità , ai fini Iva, dei relativi contratti.
Lâarticolo 35, comma 10, lett. b), del predetto Dl, infatti, ha introdotto il comma 1-bis allâarticolo 40, ai sensi del quale âsono soggette allâimposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate allâimposta sul valore aggiunto, di cui allâarticolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 â¦â.
Il medesimo articolo 35, comma 10, con la lett. c), ha introdotto allâarticolo 5 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, la lettera a-bis) ai sensi della quale sono da assoggettare a registrazione in termine fisso nella misura dellâ1% le locazioni e gli affitti di beni immobili âquando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati allâimposta sul valore aggiunto, di cui allâarticolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633â.
Fase contenziosa e giurisprudenza
Il contenzioso scaturisce dalla presunta incompatibilità della disciplina nazionale con la normativa comunitaria, in particolare con lâarticolo 401, Direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale âFerme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano a uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume dâaffari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontieraâ.
La ratio della norma è quella di evitare unâindebita duplicazione dâimposta. Una stessa operazione già sottoposta a Iva non dovrebbe essere assoggettata ad altra imposta con le stesse caratteristiche base della prima. Importante è, quindi, chiarire quali siano queste caratteristiche.
Al riguardo, la Corte di giustizia con diverse pronunce (cfr per tutte, sentenza 3 ottobre 2006, causa C-475/03 in materia di Irap) ha affermato che un tributo, per considerarsi una imposta sulla cifra dâaffari ai sensi dellâarticolo 401 della Direttiva, deve presentare tutte e quattro le caratteristiche dellâIva e cioè: generalità di applicazione alle operazioni aventi a oggetto beni e servizi; proporzionalità al prezzo del bene o servizio fornito; applicazione in ogni fase della catena di produzione, inclusa la vendita al dettaglio; detraibilità degli importi pagati nelle fasi precedenti con conseguente ricaduta del peso dellâimposta sul consumatore.
segue: http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/locazione-immobili-strumentalie-legittima-doppia-tassazione
Nunziata Masiello
pubblicato Giovedì 10 Agosto 2017
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