Si alla stepchild adoption: consentito dalla legge 76 del 2016.
Pubblicato il 02/09/17 08:45 [Doc.3599]
di Redazione IL CASO.it


Si alla stepchild adoption: consentito dalla legge 76 del 2016.
L’unione civile è famiglia e il minore cresce bene con famiglie omogenitoriali

Trib. Minorenni Bologna, sentenza 31 agosto 2017 (Pres., est. Giuseppe Spadaro)
UNIONE CIVILE – CLASSIFICAZIONE – FAMIGLIA – SUSSISTE – OMOGENITORIALITÀ – IDONEA CRESCITA DEL MINORE - SUSSISTE (art. 1, l. 76 del 2016)
La legge n. 76 del 2016 ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia”. La stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale.

Trib. Minorenni Bologna, sentenza 31 agosto 2017 (Pres., est. Giuseppe Spadaro)
ADOZIONE COPARENTALE – COPPIA FORMATA DA PERSONE DELLO STESSO SESSO – COPPIA FORMATA DA DUE UOMINI – CD. STEPCHILD ADOPTION – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 1 comma 20, l. 76 del 2016)
Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento. Questa interpretazione è stata di recente avallata dall’articolo 1 della legge 76 del 2016. Infatti, la «clausola di salvaguardia» che chiude il comma 20 di detto articolo apre alla possibilità di un’applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l’appunto, nei limiti del diritto vigente. La sua funzione, dunque, è quella di chiarire all’interprete che la mancata previsione legislativa dell’accesso all’adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell’adozione coparentale ai sensi della lettera d) dell’art. 44 l. 184 del 1983.

Massime a cura di Giuseppe Buffone


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