Si alla stepchild adoption: consentito dalla legge 76 del 2016.
Pubblicato il 02/09/17 08:45 [Doc.3599]
di Redazione IL CASO.it
Si alla stepchild adoption: consentito dalla legge 76 del 2016.
Lâunione civile è famiglia e il minore cresce bene con famiglie omogenitoriali
Trib. Minorenni Bologna, sentenza 31 agosto 2017 (Pres., est. Giuseppe Spadaro)
UNIONE CIVILE â CLASSIFICAZIONE â FAMIGLIA â SUSSISTE â OMOGENITORIALITÃ â IDONEA CRESCITA DEL MINORE - SUSSISTE (art. 1, l. 76 del 2016)
La legge n. 76 del 2016 ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di âfamigliaâ. La stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una âfamigliaâ, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore âomoaffettività â possa costituire ostacolo formale.
Trib. Minorenni Bologna, sentenza 31 agosto 2017 (Pres., est. Giuseppe Spadaro)
ADOZIONE COPARENTALE â COPPIA FORMATA DA PERSONE DELLO STESSO SESSO â COPPIA FORMATA DA DUE UOMINI â CD. STEPCHILD ADOPTION â AMMISSIBILITÃ â SUSSISTE (art. 1 comma 20, l. 76 del 2016)
Nellâipotesi di minore concepito e cresciuto nellâambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, lâinteresse concreto del minore al suo riconoscimento. Questa interpretazione è stata di recente avallata dallâarticolo 1 della legge 76 del 2016. Infatti, la «clausola di salvaguardia» che chiude il comma 20 di detto articolo apre alla possibilità di unâapplicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per lâappunto, nei limiti del diritto vigente. La sua funzione, dunque, è quella di chiarire allâinterprete che la mancata previsione legislativa dellâaccesso allâadozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto allâorientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dellâadozione coparentale ai sensi della lettera d) dellâart. 44 l. 184 del 1983.
Massime a cura di Giuseppe Buffone
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