No all’assegno alla moglie che lavora e ha una casa di proprietà
Pubblicato il 02/09/17 08:55 [Doc.3601]
di Redazione IL CASO.it


Consolidato il nuovo indirizzo di Cassazione: assegno divorzile solo in caso di mancanza di indipendenza economica

Cass. Civ., sez. 1-VI, ordinanza 29 agosto 2017 n. 20525 (Pres. Scaldaferri, rel. Bisogni)
DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – SPETTANZA – PRESUPPOSTO – MANCANZA DI INDIPENDENZA ECONOMICA – EX CONIUGE TITOLARE DI PROPRIA ABITAZIONE E CHE SVOLGE LA PROFESSIONE DI INSEGNANTE – DIRITTO ALL’ASSEGNO DI DIVORZIO - ESCLUSIONE (art. 5, l. 898 del 1970)
Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. Al lume di detti principi, l’assegno di divorzio non spetta all’ex coniuge che svolga una professione (nel caso di specie: insegnante) e sia titolare di propria abitazione.


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