Il danno alla salute derivante da immissioni si prova per presunzioni
Pubblicato il 02/09/17 09:07 [Doc.3604]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 1 febbraio 2017 n. 2611 (Pres. Rordorf, rel. Bianchini)
IMMISSIONI SONORE E LUMINOSE – DANNO ALLA SALUTE – RISARCIBILITÀ – SUSSISTE – PROVA – ONERE - PRESUNZIONI
In materia di pregiudizio non patrimoniale derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita, il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (vedi Cass. Sez. 3, n. 20927/2015); ne consegue che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (sul punto vedi Cass. Sez. 3 n. 26899/2014). La dimostrazione del pregiudizio, in particolare, può essere ricavata dall'esame della natura e dell'entità delle immissioni sonore e luminose.

Massima a cura di Giuseppe Buffone


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