Risarcibile anche il danno morale all’Agenzia costituita parte civile
Pubblicato il 09/09/17 04:45 [Doc.3633]
di Redazione IL CASO.it


Questo, per gli interessi pubblici e sociali che l’ente rappresenta nonché per la lesione dell’immagine e il discredito apportato all’istituzione dal comportamento illecito

Ammissibile la risarcibilità anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, per i reati tributari, del danno morale, non patrimoniale.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza in materia penale, n. 38932 del 7 agosto 2017.

Il fatto
La vicenda prende le mosse – a seguito di notizia di reato trasmessa dall’Agenzia delle entrate per la fattispecie di omesso versamento Iva accertato nel 2012 all’esito di attività di controllo e liquidazione della dichiarazione Unico 2010 – da un procedimento penale a carico di un imprenditore, esercente attività immobiliare, resosi responsabile degli illeciti penali di cui agli articoli 10 e 11 del Dlgs 74/2000, per aver omesso, quale rappresentante legale di una Srl, il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta (757.609 euro). Nonché per aver costituito nel 2010, al fine di sottrarsi al pagamento dell’imposta, un fondo patrimoniale, ai sensi dell’articolo 167 cc, avente a oggetto l’immobile fittiziamente intestato alla coniuge-impiegata, allo scopo di sottrarlo alla procedura di riscossione coattiva (reato di cui all’articolo 11, Dlgs 74). L’immobile, oltre a due box auto, del valore di mercato stimato in 757mila euro, era utilizzato quale abitazione e, dunque, nella disponibilità materiale del contribuente.

Quindi, i comportamenti illeciti, temporalmente ravvicinati, erano consistiti, da un lato, nel mancato versamento dell’Iva (il 16 marzo 2010) e, dall’altro, nella costituzione di un fondo patrimoniale (il 25 febbraio 2010), segnalata dalla Guardia di finanza con una ulteriore notizia trasmessa alla Procura locale e considerata dai giudici l’atto incriminato per l’articolo 11 del Dlgs 74/2000, poiché compiuto al fine di porre al riparo dalle azioni esecutive coatte il bene, un immobile che si trovava nella disponibilità del contribuente. Sull’immobile era stato disposto il sequestro preventivo.

La sentenza
Rilevato che il possesso e la disponibilità dell’immobile di abitazione era rimasto al contribuente, in quanto solo formalmente intestato alla moglie, il tribunale stabiliva che “il bene dovesse ritenersi compreso nella sfera degli interessi economici del prevenuto”.
Pertanto, a parere del tribunale, doveva ritenersi che la costituzione del fondo patrimoniale non fosse altro che “un mero espediente giuridico necessario a “schermare”, maggiormente e più efficacemente, i beni suscettibili di possibile procedura esecutiva”, condotta che integrava la contestata violazione dell’articolo 11.
Del tutto infondate, invece, venivano ritenute le tesi della difesa secondo cui le disponibilità economiche per l’acquisto dell’immobile, il solo “blindato” nel fondo patrimoniale, sarebbero derivate da donazioni del padre (beneficiario di una pensione di circa 14mila euro).
Tesi per i giudici considerata “inaccoglibile ed inverosimile”, perché contraddetta dagli atti a disposizione dei giudici.

Dunque, secondo il Primo giudice, doveva ritenersi dimostrata la responsabilità del contribuente anche con riguardo al reato di cui all’articolo 11, il quale, sul solco della Corte suprema, lo stesso poteva dirsi integrato anche dalla costituzione di un fondo patrimoniale laddove, come nel caso di specie, questa fosse risultata idonea a ostacolare l’assolvimento dell’obbligazione tributaria.

La sentenza di primo grado, inoltre, stabiliva che l’imputato “deve essere, quindi, condannato a favore della parte civile al risarcimento integrale di tutti i danni subiti dalla stessa, che si reputa equo stimare, in complessivi un milione e duecentomila euro, atteso che nei suoi confronti sono stati accertati i due reati commessi contro l’Erario statale, secondo il calcolo condivisibile proposto dall’avvocatura distrettuale”.
In particolare, l’importo comprendeva la somma di 167.451,58 euro a titolo di danno morale, consistente nello sviamento e nel turbamento dell’attività della Pa, diretta all’accertamento tributario, oltre che alla lesione della potestà impositiva statale, liquidato in via equitativa, per un totale di 1,2 milioni di euro.

Avverso la sentenza proponeva appello il contribuente, in quanto lamentava l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestatogli. Ritenendo, inoltre, data l’appartenenza ad altri (la moglie) del bene confiscatogli, del tutto ingiustificata tale confisca. In quanto il suddetto immobile risultava acquistato molti anni prima rispetto all’insorgenza del debito tributario, all’epoca dei contratti di acquisto preliminari e rogito rispettivamente del 2003 e 2007. E che non si vedeva come la predetta costituzione del fondo patrimoniale potesse ostacolare una riscossione coattiva che non avrebbe potuto aver luogo su un bene di un terzo.
In ogni caso, sosteneva che andava esclusa la ricorrenza del dolo specifico necessario a integrare il reato, dal momento che, egli sosteneva, nel 2007 non poteva certo rappresentarsi che l’amministrazione finanziaria potesse essere danneggiata dall’intestazione fittizia dell’immobile.

Contrariamente, invece, i giudici di appello ritenevano corrette le argomentazioni del giudice di primo grado: la posizione economica della moglie risultava inconciliabile con l’impegno finanziario che la compravendita dell’immobile aveva comportato. Per cui ritenevano che il bene, sebbene intestato al coniuge, “è stato acquistato con risorse, nella quasi totalità, provenienti dallo stesso imputato … immobile che si trova nella sua disponibilità”.

Inoltre, circa le difficoltà economiche soltanto genericamente prospettate dall’indagato, essi richiamano quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione e che ritengono correttamente il giudice di primo grado abbia osservato: “l’inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico” (cfr Cassazione, 43599/2015), dunque, che vanno puntualmente allegate e dimostrate.

Circa, invece, l’insussistenza dell’elemento piscologico e del dolo specifico, il secondo giudice affermava che “l’atto incriminato è la costituzione del fondo patrimoniale, perfettamente coeva alla scadenza del termine per il pagamento dell’Iva dell’anno 2009 (16/03/2010)”. La costituzione del fondo, infatti, risultava eseguita il 25 febbraio 2010.
Per cui, analogamente ai primi giudici, essi ritenevano che “Già questa coincidenza temporale illumina lo scopo dell’atto, di cui non è stata allegata la strumentalità alle esigenze familiari e che, invece, ha creato un ostacolo alla soddisfazione delle ragioni dell’Erario”. Aggiungendo, poi, come “proprio la evidente incompatibilità dell’acquisizione patrimoniale con la situazione reddituale della formale intestataria, la sicura riconducibilità dell’acquisto a risorse dell’appellante, la effettiva disponibilità del bene in capo allo stesso, “sconsigliavano” la predisposizione di un ulteriore “schermo” in grado di eludere l’obbligo di garanzia che sussiste in capo ad ogni debitore”. E, concludendo sulla stessa linea dei precedenti giudicanti, che “La disponibilità del bene in capo al debitore ne determinava l’aggredibilità, a tutela di un obbligo sanzionato penalmente, non esclusa dalla intestazione alla moglie: la costituzione del fondo, lungi dall’essere controproducente, intendeva realizzare l’obiettivo, lucidamente perseguito di sottrarre il bene alle legittime ragioni dell’Erario”.
Quindi, anche per la Corte, l’appello avanzato sul punto, per le diverse ragioni esposte dal contribuente, non era meritevole di accoglimento.

Con l’ultimo motivo, poi, l’appellante lamentava l’entità del risarcimento concesso alla parte civile. Sul punto, i giudici di appello hanno confermato quanto già statuito in primo grado, motivando che, “considerato il danno patrimoniale prodotto, la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale è adeguato”.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Motivi della decisione di legittimità
Con la sentenza 38932/2017, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo riguardante la liquidazione dei danni in favore della parte civile. Il ricorrente, infatti, aveva contestato la possibilità del risarcimento del danno morale all’Agenzia delle entrate.
Il supremo Collegio ha innanzitutto richiamato l’orientamento giurisprudenziale, fornendo una definizione di danno non patrimoniale, secondo cui “Il danno non patrimoniale è la lesione di interessi non economici, ovvero di interessi che alla stregua della coscienza sociale sono insuscettibili di valutazione economica. La legge riconosce come rilevanti i danni non patrimoniali derivanti da reato in quanto la norma penale tutela valori sociali di rilevanza pubblica, la cui violazione esige una completa riparazione del danno prodotto, economico e non economico; conseguentemente anche gli enti pubblici (e in genere le persone giuridiche) sono suscettibili di subire un danno non patrimoniale, in quanto venga leso un interesse non economico di cui siano portatori”.
E come nell’ambito di tale danno (genus) il riconoscimento del danno morale sia ammissibile anche in favore di una pubblica amministrazione, in quanto “Il danno morale (non patrimoniale) è stato pertanto, costantemente ritenuto concepibile anche a favore di un ente pubblico, e in particolare delle Agenzie delle entrate per i reati tributari, relativamente agli interessi pubblici e sociali che rappresentano”.

Di conseguenza, con la decisione 38932/2017, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “È legittima la condanna in sede penale al risarcimento del danno morale patito dall’Amministrazione finanziaria in conseguenza di un reato tributario, danno consistente nella lesione di interessi non economici aventi comunque rilevanza sociale, ai quali è finalizzata l’azione dell’agenzia delle entrate preposta all’accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie della Nazione”.
Quindi, a conferma della pronuncia di appello, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il danno morale, non patrimoniale, risulta risarcibile anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, per i reati tributari e finanziari.

segue: http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/risarcibile-anche-danno-morale-all-agenzia-costituita-parte-civile

Gabriella Petrone
pubblicato Lunedì 4 Settembre 2017


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