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							Pubblicato il 11/09/17 04:45 [Doc.3643] 
						
						
							di Redazione IL CASO.it							
						
						
					Segnalazione e massima a cura dellâAvv. Gilberto Casalino
Tribunale di Bari - Collegio, 23 Agosto 2017 Pres. de Simone â Giud. Rel. Cassano
Concordato preventivo omologato â Azioni esecutive sul patrimonio del debitore sottoposto a procedura concorsuale â Spese processuali distratte in favore del difensore del creditore in un giudizio iniziato prima e conclusosi in pendenza della procedura concorsuale â Ammissibilità â In misura integrale anziché nei termini e alle condizioni di cui al piano omologato
Dal combinato disposto degli artt. 168 comma 1 e 184 Legge Fallimentare sono escluse le spese processuali, distratte in favore del difensore della controparte dellâimpresa in concordato in un giudizio iniziato prima e conclusosi in pendenza della procedura concorsuale e, pertanto, avvenuta lâomologazione definitiva del concordato è sempre ammissibile lâazione esecutiva per il loro recupero integrale, anziché nei termini e alle condizioni di cui al piano omologato.
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