Azioni esecutive nei confronti di concordato omologato
Pubblicato il 11/09/17 04:45 [Doc.3643]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Gilberto Casalino

Tribunale di Bari - Collegio, 23 Agosto 2017 Pres. de Simone – Giud. Rel. Cassano

Concordato preventivo omologato – Azioni esecutive sul patrimonio del debitore sottoposto a procedura concorsuale – Spese processuali distratte in favore del difensore del creditore in un giudizio iniziato prima e conclusosi in pendenza della procedura concorsuale – Ammissibilità – In misura integrale anziché nei termini e alle condizioni di cui al piano omologato

Dal combinato disposto degli artt. 168 comma 1 e 184 Legge Fallimentare sono escluse le spese processuali, distratte in favore del difensore della controparte dell’impresa in concordato in un giudizio iniziato prima e conclusosi in pendenza della procedura concorsuale e, pertanto, avvenuta l’omologazione definitiva del concordato è sempre ammissibile l’azione esecutiva per il loro recupero integrale, anziché nei termini e alle condizioni di cui al piano omologato.


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