
Mediazione negoziale atipica ed obbligo di iscrizione nellâalbo degli agenti di affari in mediazione
Pubblicato il 11/09/17 04:45 [Doc.3644]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 2 agosto 2017 n. 19161 (Pres. Canzio, rel. Petitti)
MEDIAZIONE NEGOZIALE CD. ATIPICA â CONFIGURABILITÃ â SUSSISTE â OBBLIGO DI ISRIZIONE ALLâALBO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE â NECESSITÃ - SUSSISTE (legge n. 39 del 1989)
à configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere unâattività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nellâambito di applicabilità della disposizione prevista dallâart. 2, comma 4, della legge n. 39 del 1989, che, per lâappunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dellâaffare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dellâaffare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili - lâobbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per lâesercizio di questa attività è richiesta lâiscrizione nellâalbo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata legge n. 39 del 1989 (ora, a seguito dellâabrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dellâart. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dellâart. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione.
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