No alla disparità di trattamento tra studenti della scuola statale e delle scuole paritarie
Pubblicato il 13/09/17 04:45 [Doc.3648]
di Redazione IL CASO.it


Cons. Stato, sez. V, sentenza 29 agosto 2017 n. 4100 (Pres. Saltelli, rel. Prosperi)

STUDENTI RESIDENTI IN LOMBARDIA – SOSTEGNO AL REDDITO – PER I SOLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE – ILLEGITTIMITÀ
Il "sostegno al reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che "non applicano" una retta di iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo di 60 euro ed un massimo di 290 euro” ; tale beneficio fa parte del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché avendo lo scopo di finanziare l’acquisto di testi e strumenti scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole paritarie creerebbe un evidente disparità di trattamento.


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