Prescrizione e mancata di indicazione dei pagamenti con funzione solutoria
Pubblicato il 14/09/17 04:45 [Doc.3649]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Emanuele Argento

Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità degli interessi anatocistici e degli interessi ultra legali con rinvio generico e/o indeterminato - Computo della C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Accertamento del saldo dare/avere con indicazione delle somme illegittimamente addebitate anche in costanza di rapporto di conto corrente aperto.

In punto di prescrizione l'eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali con il rinvio generico e /o indeterminato e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S in quanto nulle per indeterminatezza – L’accertamento del saldo dare/avere delle somme illegittimamente addebitate dalla Banca è ammesso anche in costanza di rapporto di conto corrente aperto.


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