Affido esclusivo se il genitore si disinteressa del figlio
Pubblicato il 12/09/17 08:58 [Doc.3653]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Roma, sez. I civ., decreto 17 marzo 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI â GENITORE NON COLLOCATARIO CHE SI DISINTERESSI DEI FIGLI E NON ADEMPIA AL DOVERE DEL MANTENIMENTO â ESCLUSIONE DALLâAFFIDAMENTO â AFFIDAMENTO ESLCUSIVO AL GENITORE COLLOCATARIO - SUSSISTE
Perché possa derogarsi alla regola dellâaffidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quellâaffidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che lâesclusione della modalità dellâaffidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, allâinteresse del figlio dellâadozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta lâinteresse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.
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