Gli interessi sui titoli bancari sono esteri, ma le tasse nazionali
Pubblicato il 13/09/17 08:29 [Doc.3659]
di Redazione IL CASO.it


Al centro della controversia, su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di giustizia, una questione riguardante l’imposizione fiscale dei redditi relativi a certificati di godimento

Una banca, con sede in Austria ed ivi illimitatamente soggetta a imposta, tra il 1996 e il 1998 ha acquistato titoli da un altro istituto bancario con sede nel territorio della Repubblica federale di Germania. Queste erano le condizioni di emissione dei suddetti titoli:
- i titoli davano diritto ad un versamento annuale, in una percentuale fissa del loro valore nominale
- se il versamento annuale poteva comportare una perdita contabile, il suo importo era proporzionalmente ridotto
- per tutta la loro durata, i titoli davano diritto al pagamento di arretrati negli anni successivi, purché tale regolarizzazione non comportasse una perdita contabile
- la liquidazione degli interessi ed il pagamento degli arretrati avevano priorità rispetto alla costituzione di riserve ed ai versamenti a favore dei garanti
- l’importo capitale messo a disposizione dell’emittente quale corrispettivo per i titoli era rimborsato al valore nominale di questi ultimi
- se il bilancio evidenziava una perdita, l’importo del rimborso spettante era proporzionalmente ridotto. Anche in questo caso, la differenza rispetto al valore nominale del titolo era recuperata nel corso degli anni successivi, a condizione che ciò non comportasse una perdita contabile
- i titoli non davano diritto a partecipare alla ripartizione dei proventi della liquidazione della società emittente
- l’emittente aveva diritto di recesso se i titoli non davano più luogo a deducibilità fiscale.

La controversia fra Stato austriaco e tedesco
Nel caso di specie, pur essendo pacifica la qualificazione dei redditi derivanti dai titoli controversi come interessi e non come dividendi, Austria e Germania controvertevano sulla questione se siffatti interessi rientrassero o meno nell’articolo 11, paragrafo 1, o nell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione austro-tedesca contro la doppia imposizione.
Più in particolare, la Repubblica d’Austria riteneva che i titoli controversi non comportassero partecipazione agli utili ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della medesima convenzione, mentre la Repubblica federale di Germania sosteneva il contrario. Entrambi gli Stati rivendicavano l’esclusiva potestà impositiva su tali interessi, con conseguente doppia imposizione a carico della suddetta società per gli esercizi fiscali compresi tra il 2003 e il 2009.

L’approdo della controversia alla Corte di giustizia
Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, della convenzione austro‑tedesca, la banca austriaca ha dapprima richiesto, infruttuosamente, l’apertura di una procedura di conciliazione dinanzi alle autorità nazionali e, successivamente, ha chiesto al proprio Stato di investire della questione la Corte di giustizia.

La decisione
La Corte di giustizia, dopo essersi dichiarata competente a conoscere della controversia, osserva che detti titoli possono essere intesi come obbligazioni di tipo particolare. Dalle loro condizioni di emissione si evince, infatti, che questi erano remunerati tramite interessi a tasso fisso applicati al loro valore nominale. Tuttavia, la loro peculiarità risiedeva, in sostanza, nel fatto che il versamento degli interessi veniva ridotto, o anche sospeso, se a causa di tale versamento la società emittente chiudesse l’esercizio contabile in perdita, per poi essere oggetto di una regolarizzazione degli arretrati qualora essa tornasse a generare profitti, purché tale regolarizzazione non comportasse perdite.

L’esatta configurazione della “partecipazione agli utili”
A tal proposito, inferisce la Corte, è essenziale esaminare se la modalità di remunerazione di tali titoli corrisponda a una “partecipazione agli utili” ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione austro-tedesca, nozione non definita in quest’ultima.
Infatti, la Repubblica federale di Germania si basa sull’interpretazione adottata dal suo diritto interno, secondo cui la remunerazione dei titoli controversi comporterebbe partecipazione agli utili.
Tuttavia, a giudizio dei togati comunitari, è opportuno interpretare la nozione di “crediti con partecipazione agli utili” di cui alla convenzione austro-tedesca secondo i metodi propri del diritto internazionale.
Ebbene, detta espressione fa riferimento a prodotti finanziari la cui remunerazione varia, almeno parzialmente, in funzione dell’importo degli utili annui generati dal debitore.
Questa interpretazione è confermata da un’analisi contestuale e finalistica delle clausole in cui figura la nozione di “crediti con partecipazione agli utili”.
Di conseguenza, tenuto conto dell’impianto sistematico e dello scopo della convenzione austro-tedesca, che consiste nell’evitare, per quanto possibile, la doppia imposizione giuridica nelle situazioni transfrontaliere tra i due Stati contraenti, il criterio che consente di derogare alla pattuita ripartizione delle competenze fiscali, ossia l’esistenza di una partecipazione agli utili, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.

Analisi dei titoli in questione
Orbene, la Corte osserva che, nel caso di specie, è pacifico che i titoli controversi fossero remunerati ogni anno sulla base di un tasso fisso applicato al loro valore nominale, a sua volta fisso, e che questi due dati fossero predeterminati al momento della sottoscrizione.
È pur vero, ammette la Corte, che la remunerazione di detti titoli aveva la peculiarità di venir ridotta o interrotta se l’esercizio contabile della società emittente fosse chiuso in perdita a causa di tale remunerazione, per poi essere oggetto di regolarizzazione durante i successivi esercizi contabili chiusi con utili, purché il pagamento degli arretrati non determinasse perdite, arretrati che si aggiungevano allora alla liquidazione degli interessi normalmente dovuti a titolo di detti successivi esercizi contabili.
Tuttavia, la suddetta peculiarità implicava solo che la liquidazione annuale degli interessi fosse subordinata alla realizzazione di un utile contabile sufficiente per il medesimo esercizio, e non che i titoli controversi dessero diritto, oltre agli interessi annui, a una quota di tale utile.

Le conclusioni della Corte di giustizia
La nozione di “crediti con partecipazione agli utili”, utilizzata all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione austro-tedesca per la prevenzione della doppia imposizione in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, del 24 agosto 2000, deve essere interpretata nel senso che non include titoli come quelli controversi nel caso di specie.


Data della sentenza
12 settembre 2017
Numero della causa
C-648/2015
Nome delle parti
Repubblica d’Austria
contro
Repubblica federale di Germania
Martino Verrengia
pubblicato Martedì 12 Settembre 2017


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