
Contratto di conto corrente sottoscritto dal solo correntista
Pubblicato il 18/09/17 08:41 [Doc.3685]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Avellino, sentenza n. 1042/2017 pubblicata in data 29.05.2017 Est. Russolillo
Contratti bancari â requisito della forma scritta â necessità â sottoscrizione del contratto da parte solo correntista - assenza sottoscrizione da parte della banca â nullità â esclusione
La nullità per difetto di sottoscrizione dei contratti bancari è volta alla tutela del contraente debole, mirando a garantire a questâultimo la piena trasparenza delle condizioni economiche e normative del rapporto e dunque la comprensione delle clausole unilateralmente predisposte dallâistituto (c.d. nullità di protezione); ne consegue che la finalità della norma deve intendersi rispettata già con la sola apposizione unilaterale della firma da parte del correntista, il quale non potrà dunque dolersi della mancanza della sottoscrizione anche da parte del c.d. contraente forte, esorbitando una siffatta regola formale dagli scopi di protezione perseguiti dal legislatore.
Azione di ripetizione di indebito per nullità parziale di clausole contrattuali â conto corrente â onere prova â mancanza estratti conto ultradecennali â conseguenze - regola del âsaldo zeroâ â inapplicabilità â utilizzo del primo estratto conto disponibile recante saldo negativo per il correntista â ammissibilitÃ
Nel caso dei rapporti di conto corrente bancario, spetta al correntista non solo allegare i fatti costitutivi del suo diritto, ma altresì provare lâesistenza delle clausole contrattuali nulle (mediante produzione del contratto che le contiene) e lâesecuzione dei versamenti non dovuti (mediante produzione degli estratti conto recanti le movimentazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale). Quando è il correntista ad agire per la ripetizione dellâindebito, in mancanza di uno o più estratti conto relativi ad una fase iniziale del rapporto risalente ad oltre un decennio dalla data della domanda, non è consentito lâazzeramento del saldo negativo del primo estratto conto disponibile, occorrendo invece tener conto di esso pur se sfavorevole al correntista, non avendo questâultimo assolto allâonere della prova su di lui gravante.
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