Il giudice deve pronunciare la sentenza parziale sullo status: la contestazione è temeraria
Pubblicato il 20/09/17 03:15 [Doc.3691]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., Sez. VI-1, ordinanza 31 agosto 2017 n. 20666 (Pres. Scaldaferri, rel. Bisogni)

PROCEDIMENTO SULLO STATUS (SEPARAZIONE / DIVORZIO) – PRONUNCIA PARZIALE SULLO STATUS – OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERE – SUSSISTE – RATIO – EVITARE CONDOTTE DILATORIE CHE RITARDINO LA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE O DIVORZIO – PREGIUDIZIO PER IL CONIUGE DEBOLE - ESCLUSIONE
La disposizione di cui all’art.709 bis cod.p roc. civ., come definitivamente modificata dall’art.1, comma 4, della legge 25 dicembre 2005, n. 263, sancisce in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo "status", la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio "status" (Cass. civ., sez. V1-1, n. 10484 del 22 giugno 2012). Come affermato sin dal 1992 (Cass. civ., sez. I n. 7148 del 10 giugno 1992) e ribadito anche di recente (Cass. civ., sez. I, n. 8713 del 29 aprile 2015) la situazione di intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi. In particolare, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il Tribunale è tenuto a pronunciare d’ufficio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, ed alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni, costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 898 del 1970, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l’effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell’assegno di divorzio.


STATUS – PRONUNCIA PARZIALE – POTERE/DOVERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERE – SUSSISTE – CONTESTAZIONE - TEMERARIETÀ
E’ corretta la decisione del giudice di merito che abbia condannato l’appellante per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., ove l’appello sia stato coltivato contestando il potere/dovere del giudice di provvedere a pronuncia parziale sullo status ex art. 709-bis c.p.c.


RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA – RICHIESTA DI CONDANNA DELLA CONTROPARTE AI SENSI DELL’ART. 96 C.P.C. – RIGETTO – VALUTAZIONE AI FINI DELLA SOCCOMBENZA RECIPROCA - ESCLUSIONE
Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (contra, Cass. civ. sez. II n. 20838 del 14 ottobre 2016: il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate).


© Riproduzione Riservata